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universita - OpenstarTs

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ordine in una disciplina che si articolava in una pluralità di norme. Tuttavia, questa<br />

reductio ad unum, pur avendo realizzato un apprezzabile risultato sistematico, ha<br />

comunque omesso di abrogare una serie di leggi che continuano perciò a disciplinare le<br />

attività sotto copertura relative a determinati reati.<br />

Nel dettaglio risultano escluse dall’abrogazione, e quindi disciplinate<br />

autonomamente, le attività undercover in materia di stupefacenti (artt. 97 e 98 TULS),<br />

di pedopornografia (art. 14 l. 269/98 del quale è stato abrogato il solo comma 4) nonché<br />

di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 7 comma 3 d.l. n. 8 del 1991).<br />

Con esclusione di tali fattispecie, tutte le operazioni sotto copertura previste nel<br />

nostro ordinamento sono regolate dall’art. 9 della legge 146/06, dunque è ora possibile<br />

elencare quali sono le ipotesi tassative di reato per le quali il legislatore ha consentito lo<br />

svolgimento di attività simulate:<br />

- riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (artt.<br />

648-bis e 648-ter c.p.);<br />

- delitti contro la libertà personale previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione<br />

I del codice penale 121 ;<br />

- delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi;<br />

- immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione di clandestini (art.<br />

12 commi 3, 3-bis, 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)<br />

- sfruttamento ed induzione alla prostituzione (art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75)<br />

- delitti commessi con finalità di terrorismo;<br />

- estorsione ed usura (artt. 629 e 644), per i quali è prevista esclusivamente la<br />

possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria di omettere o ritardare atti di<br />

propria competenza dandone immediato avviso al pubblico ministero;<br />

- traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;<br />

In conclusione occorre segnalare come, in riferimento ai reati per i quali è<br />

possibile ritardare od omettere atti dell’ufficio, l’art. 4 del d.l. 374/06 abbia esteso la<br />

disposizione dell’art. 10 d.l. 419/1991 anche ai reati previsti dall’art. 407 comma 2 lett.<br />

a) c.p.p. Tale disposizione è stata espressamente sostituita dall’art. 9 l. 146/06 senza che<br />

venisse riproposta la possibilità per tali reati di omettere o ritardare gli atti<br />

121 Per ciò che riguarda i reati di cui agli artt. 600-bis comma primo, 600-ter commi primo, secondo e<br />

terzo, 600-quinquies c.p., come si vedrà meglio in seguito, si ha una sovrapposizione di discipline peraltro<br />

non uniformi in quanto le operazioni sotto copertura risultano regolate sia dall’art. 14 legge 269/1998 sia<br />

dall’art. 9 legge 146/2006.<br />

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