universita - OpenstarTs
universita - OpenstarTs
universita - OpenstarTs
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
della quale l’ufficiale di polizia giudiziaria “specializzato” svolge il ruolo di infiltrato<br />
nelle organizzazioni criminali con margini di elasticità tali da consentirgli prima di<br />
assistere alla realizzazione dell’evento delittuoso e, qualora risulti opportuno, di<br />
ritardare – ed a volte addirittura omettere – atti di propria competenza per arrivare ad<br />
identificare i vertici delle organizzazioni criminali stesse. In questa prospettiva, appare<br />
logico immaginare come, nella maggior parte delle azioni anticrimine, saranno gli stessi<br />
ufficiali impegnati nell’operazione a dover ritardare gli atti di propria competenza,<br />
mentre il medesimo potere attribuito all’autorità giudiziaria andrà ad investire casi nei<br />
quali, per i tempi dell’operazione o per il tipo di atto oggetto di differimento, risulti<br />
possibile o necessario l’intervento preventivo del pubblico ministero.<br />
Quanto detto, ad ogni modo, nulla cambia in relazione ai rapporti interni fra<br />
polizia giudiziaria e pubblico ministero competente per una determinata indagine, in cui<br />
il ruolo direttivo dell’autorità giudiziaria impone un’immediata ratifica da parte del<br />
soggetto investito della direzione dell’indagine. In questo senso nessuna sensibile<br />
variazione sembra apportata dall’art. 9 l. 146/2006 che a differenza dell’art. 98 d.p.r.<br />
309/1990 parla di immediato avviso dato “anche oralmente”, in quanto, lo si è già<br />
ricordato, l’indicazione del mezzo telefonico previsto dalla disciplina in materia di lotta<br />
al traffico di stupefacenti dovesse essere interpretata nel senso di imporre un generico<br />
avvertimento particolarmente tempestivo.<br />
legislatore a ridisegnare in subiecta materia il ruolo dell’agente provocatore e alla stregua<br />
dell’interpretazione sistematica degli artt. 97 e 98 del d.p.r. 1990 n. 309, che la causa di giustificazione in<br />
discorso, scriminando l’acquisto simulato di droga necessariamente legittima anche le attività strumentali<br />
connesse all’acquisto medesimo, ossia quelle che precedono o seguono l’atto di acquisto-ricezione dello<br />
stupefacente, rappresentandone il naturale e fisiologico antecedente o susseguente. Invero, ove, con<br />
l’acquisto simulato, che pur rappresenta il momento culminante dell’infiltrazione nell’illecito traffico,<br />
l’attività investigativa dovesse arrestarsi, verrebbe perduta l’occasione di conseguire più cospicui risultati.<br />
Di tale realtà tiene conto la legge, allorquando il comma 2 dell’art. 97 prevede che, avvenuto l’acquisto,<br />
l’autorità giudiziaria può differire il sequestro ‘fino alla conclusione delle indagini’ o allorché il comma<br />
dell’art. 98 prevede che l’autorità giudiziaria può ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata<br />
l’esecuzione dei provvedimenti di cattura o arresto dei responsabili; o, ancora, allorché i commi 2 e 3<br />
dell’art. 98 prevedono che l’autorità doganali possono omettere o ritardare gli atti di loro competenza in<br />
relazione al transito in entrata o in uscita delle sostanza stupefacenti. E’ questo il fenomeno delle c.d.<br />
consegne sorvegliate (o controllate), attraverso le quali, nel caso concreto, grazie all’infiltrazione in un<br />
segmento centrale del traffico di cocaina, sono stati individuati, dopo i produttori – esportatori<br />
colombiani, anche i responsabili della rete di distribuzione allestita in Italia”. Così Cass. 3 dicembre 1998,<br />
in Cass. pen., 1999, 1608. La motivazione della sentenza – che, come si vedrà oltre, è utile anche per<br />
capire come la giurisprudenza si sia orientata in ordine al recupero del “sapere investigativo” emerso<br />
nelle operazioni sotto copertura – rappresenta un chiaro esempio di come si è evoluta, tramite un mix di<br />
interventi legislativi ed interpretazioni giurisprudenziali, l’originaria figura dell’agente provocatore.<br />
L’odierno agente undercover, infatti, pur non spingendosi quasi mai sino all’intervento causale nella<br />
formazione della fattispecie delittuosa, è un soggetto che si lascia “provocare” per poi, utilizzando i tre<br />
strumenti postigli a disposizioni dal legislatore – infiltrazione, differimento di atti dovuti e consegne<br />
controllate –, individuare la gran parte dei componenti dell’organizzazione criminale, così da annullarla<br />
definitivamente.<br />
62