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previsto dall’art. 210 c.p.p. per i coimputati, e che le sue dichiarazioni potranno, ad ogni<br />

modo, essere utilizzate dal giudice unitamente alle altre prove rinvenute nel corso<br />

dell’operazione. In questa prospettiva, va quindi precisato come la ricostruzione<br />

interpretativa che impone un obbligo d’indagine formale nei confronti dell’agente<br />

undercover, pur impedendogli di testimoniare, non comporta una dispersione assoluta<br />

dell’elemento probatorio. In aggiunta a ciò, si deve considerare l’eventualità che<br />

l’agente sotto copertura sia in grado di riferire anche circostanze relative a reati connessi<br />

con quello che gli è stato formalmente attribuito. Questa affermazione consente di dire<br />

che, nell’eventualità in cui siano impiegati sotto diversi profili più agenti e più persone<br />

interposte, tutti quei soggetti che non sono stati iscritti nel registro ex art. 335 come<br />

coimputati nel reato per cui si procede, potranno rivestire in quel determinato<br />

procedimento la qualifica di testimoni assistiti, sin dal momento in cui rilascino<br />

dichiarazioni concernenti l’altrui responsabilità 206 .<br />

Sembra opportuna un’ultima considerazione. Nei diversi procedimenti che si è<br />

visto essere giunti sino a uno svolgimento giurisdizionale completo vi è un elemento sul<br />

quale, forse, sarebbe necessario un intervento di riforma legislativa. Si consideri: le<br />

difese di volta in volta presentate dagli imputati avevano come fondamento<br />

l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dall’agente provocatore, che in<br />

realtà doveva essere sentito come coimputato con le garanzie previste dall’art. 210<br />

c.p.p. orbene, se si esclude il disposto dell’art. 192 co. 3 e 4, che come detto – in base<br />

alla lettura fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di testimonianza<br />

dell’agente sotto copertura 207 – deve applicarsi anche al testimone “comune”, la<br />

normativa di cui all’art. 210 impone una serie di garanzie in favore del coimputato:<br />

questi ha diritto all’assistenza di un difensore e non è obbligato a rispondere secondo<br />

verità. La questione che si vuole provocatoriamente sollevare è se la carenza di queste<br />

garanzie non potrebbe essere legislativamente configurata come inutilizzabilità relativa<br />

delle dichiarazioni rilasciate, tale da vietare soltanto un utilizzo contra se delle stesse.<br />

1.2 La tutela dell’identità dell’agente sottocopertura.<br />

206 Non trascurabile è anche l’eventualità che l’agente undercover – ma anche gli interposti o gli ausiliari<br />

– infiltratosi nell’organizzazione criminale non abbia commesso nessun reato, ancorché in ipotesi<br />

scriminato, essendosi limitato ad assistere dietro mentite spoglie all’altrui esecuzione del disegno<br />

criminoso. In tale circostanza evidentemente l’agente non dovrà essere formalmente indagato in quanto<br />

sarà sufficiente l’ordinario vaglio preventivo del pubblico ministero.<br />

207 Vedi, in questo capitolo, par.. 4.<br />

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