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per tutelare le diverse esigenze coinvolte in un processo celebrato a seguito di<br />

operazioni “mascherate”, pur ricordando come, in mancanza di un espresso intervento<br />

legislativo, il carattere eccezionale di questa disciplina non consenta strappi<br />

ermeneutici. Con questo non si vuole incentivare la creazione di un ulteriore gruppo di<br />

norme che contribuiscono ad accrescere il numero delle disposizioni speciali extra<br />

codice, ma si ritiene che, una volta legittimato l’utilizzo di attività investigative non<br />

convenzionali, sia opportuno intervenire per tutelare l’incolumità dei soggetti che<br />

nell’investigazione danno applicazione a questa disciplina.<br />

2.1. Le dichiarazioni rese dall’imputato all’agente undercover<br />

Una volta esaminate le diverse interpretazioni concernenti la posizione che viene<br />

ad assumere l’agente sotto copertura in dibattimento e le sue possibili modalità di<br />

assunzione, occorre chiedersi quale sia il regime di utilizzabilità di quanto dichiarato<br />

dagli imputati e raccolto dall’agente nello svolgimento dell’operazione. A tal proposito,<br />

la problematica di maggior interesse attiene alla compatibilità della testimonianza<br />

dell’agente undercover con la previsione di cui all’art. 62 c.p.p. che, com’è noto, vieta<br />

l’utilizzabilità delle “dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento<br />

dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini” 214 .<br />

In particolare, ci si è domandati quali dichiarazioni cadano sotto il divieto di<br />

testimonianza di cui all’art. 62 c.p.p.: e quindi cosa debba intendersi per “dichiarazioni<br />

comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle<br />

indagini”.<br />

Secondo la giurisprudenza dominante 215 , il divieto di testimonianza ex art. 62<br />

“opera solo per le dichiarazioni rese in sede procedimentale, come argine a fonti<br />

testimoniali surrogatorie della documentazione scritta” 216 . Come dire che, in mancanza<br />

di un divieto espresso, le norme che impongono alla polizia giudiziaria l’obbligo di<br />

documentazione degli atti – oltre a violare la prescrizione normativa –, sarebbe<br />

facilmente aggirabile attraverso la testimonianza degli stessi agenti. Ciò comporterebbe<br />

sia la mancanza di certezza sul contenuto delle dichiarazioni riferite de auditu, sia<br />

214 B. PETRALIA – G. SALERNO, Le operazioni sotto copertura in materia di armi e riciclaggio, in Riv.<br />

guard. fin., 2003, 958.<br />

215 Cass., 4 maggio1995, in Cass. pen., 1996, 3754; Cass, 18 luglio 1994, Bruno, ivi, 1996, 853; Cass., 21<br />

dicembre 1993, ivi., 1995, 2658; Cass., 23 novembre 1993, ivi, 1995, 666.<br />

216 B. TROTTA, Sulle dichiarazioni rese dal venditore di stupefacenti all’agente provocatore, in Cass. pen.,<br />

1998, 3016.<br />

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