28.05.2013 Views

universita - OpenstarTs

universita - OpenstarTs

universita - OpenstarTs

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Se con tale intervento pare ormai pacifico che l’esimente si estenda non solo<br />

all’attività materiale dell’acquisto di stupefacenti, ma anche a tutte quelle che ne<br />

costituiscono il logico sviluppo, resta però da chiarire quali siano ora i confini<br />

dell’attività dell’agente sottocopertura. La speciale causa di giustificazione, trova un<br />

limite naturale nell’impossibilità di compiere attività illecite che non siano prodromiche<br />

e strumentali al buon esito dell’operazione; queste non solo dovranno essere<br />

“intimamente connesse” con quelle tipiche scriminate – acquisto, ricezione, sostituzione<br />

o occultamento – ma anche assolutamente necessarie 109 .<br />

Nell’eventualità in cui l’agente undercover si trovi nella necessità di compiere<br />

azioni che esulano i limiti oggettivi stabiliti dall’art. 97 – come la cessione di<br />

stupefacenti a terzi per accreditarsi agli occhi dei “consociati” –, l’unica soluzione che<br />

impedirebbe all’infiltrato di risponderne penalmente, resta l’applicazione delle cause<br />

generali di non punibilità. Peraltro, si è visto come l’applicazione del combinato<br />

disposto degli artt. 51 c.p. e 55 c.p.p. difficilmente potrebbe dar luogo ad una causa di<br />

giustificazione più ampia della scriminante speciale di cui all’art. 97 d.p.r. 309/1990.<br />

Tuttavia, qualora sia la normativa generale, sia le cause di giustificazione speciali<br />

risultassero inapplicabili, una soluzione residuale potrebbe rinvenirsi nella scriminante<br />

dello stato di necessità (art. 54 c.p.), naturalmente nella sola ipotesi in cui risultasse<br />

dimostrato che l’infiltrato sia stato costretto alla commissione di tali reati per tutelare<br />

l’altrui o la propria incolumità personale.<br />

Sotto il profilo delle condizioni soggettive di legittimità, già si è detto come la<br />

legge 49/2006, prevedendo espressamente la possibilità di servirsi di “interposte<br />

persone” ed “ausiliari”, abbia notevolmente ampliato la possibilità per l’ufficiale di<br />

polizia giudiziaria di servirsi sia di altri agenti sia di contattare soggetti privati da<br />

impiegare a vario titolo nell’operazione sotto copertura. Peraltro, le novità introdotte<br />

non si limitano ad estendere l’ambito oggettivo e soggettivo dell’operato della polizia<br />

giudiziaria, ma, attraverso la riforma del secondo comma dello stesso art. 97 d.p.r.<br />

309/1990, introducono la possibilità – già da tempo avvertita da parte dagli operatori –<br />

di “utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare<br />

in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico<br />

ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all’inizio<br />

dell’attività”. Inoltre, è stata aggiunta nel terzo comma la prescrizione per cui<br />

109 G. AMATO, Acquisto simulato, cit., 116; sull’attività di indagine undercover vista come mezzo di ricerca<br />

della prova eccezionale vedi. cap. III, par 1.1.<br />

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!