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Possono dunque sussistere ipotesi di persone di fatto sottoposte ad indagini, senza che le<br />
stesse rivestano la qualifica formale di indagati: “infatti, sia prima che dopo la<br />
comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria svolge le funzioni<br />
riassuntivamente indicate dall’art. 55 c.p.p. e, tra l’altro, può raccogliere sommarie<br />
informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini” 226 .<br />
Ad ogni modo, occorre precisare come le trattative intraprese dagli agenti<br />
undercover non possano certamente considerarsi atti tipici del procedimento, venendo<br />
qui a mancare l’elemento della consapevolezza della reciproca posizione<br />
procedimentale, che, ove conosciuta, ricondurrebbe alla disciplina prevista da altre<br />
norme. Difatti, per quanto attiene all’interrogatorio, dal combinato disposto degli artt.<br />
64, 65 e 134 c.p.p. si evince che lo stesso deve seguire determinate formalità e che la<br />
documentazione deve avvenire mediante verbale, pena l’inesistenza giuridica dell’atto.<br />
Inoltre, in relazione alle dichiarazioni rese sul luogo e nell’immediatezza del fatto, in<br />
base al disposto dell’art. 350 c.p.p. la polizia giudiziaria può raccogliere dichiarazioni<br />
senza la presenza del difensore esclusivamente per l’immediata prosecuzione delle<br />
indagini, talché vi è un divieto di ogni forma di documentazione ed utilizzazione. Anche<br />
qualora l’indagato rilasciasse dichiarazioni spontanee, salvo il richiamo all’art. 503<br />
c.p.p., di esse non sarebbe consentita alcuna utilizzazione dibattimentale. Infine, l’art.<br />
63 c.p.p., impone che qualora durante l’assunzione d’informazioni da persona non<br />
indagata o non imputata emergano indizi di reità a suo carico debba essere<br />
immediatamente interrotto l’esame; la stessa viene invitata a nominare un difensore e le<br />
precedenti dichiarazioni non potranno essere utilizzate nei suoi confronti 227 .<br />
Suscita, pertanto, non pochi dubbi l’interpretazione della Suprema corte sopra<br />
richiamata che circoscrive l’ambito del divieto di testimonianza contenuto nell’art. 62<br />
c.p.p. esclusivamente alle dichiarazioni rese in atti formali del procedimento o<br />
comunque in specifiche situazioni in cui vige l’obbligo di documentazione. In altre<br />
parole, la portata dell’art. 62 c.p.p. non deve essere sovrapposta a quella di altre norme,<br />
“bensì de[ve] essere individuata con riferimento all’intero contesto da quelle creato, a<br />
completamento di esse in un ideale chiusura del sistema delle garanzie difensive” 228 .<br />
Partendo da queste premesse, va ricordato che la non riconducibilità ad atti tipici<br />
di assunzione di informazioni dalla persona sottoposta alle indagini è irrilevante in<br />
226 Cass. 24. Luglio 1997, Console, cit., 3016.<br />
227 Cfr. B. TROTTA, op. cit., 3018.<br />
228 Testualmente B. TROTTA, op. cit., 3018.<br />
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