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Possono dunque sussistere ipotesi di persone di fatto sottoposte ad indagini, senza che le<br />

stesse rivestano la qualifica formale di indagati: “infatti, sia prima che dopo la<br />

comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria svolge le funzioni<br />

riassuntivamente indicate dall’art. 55 c.p.p. e, tra l’altro, può raccogliere sommarie<br />

informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini” 226 .<br />

Ad ogni modo, occorre precisare come le trattative intraprese dagli agenti<br />

undercover non possano certamente considerarsi atti tipici del procedimento, venendo<br />

qui a mancare l’elemento della consapevolezza della reciproca posizione<br />

procedimentale, che, ove conosciuta, ricondurrebbe alla disciplina prevista da altre<br />

norme. Difatti, per quanto attiene all’interrogatorio, dal combinato disposto degli artt.<br />

64, 65 e 134 c.p.p. si evince che lo stesso deve seguire determinate formalità e che la<br />

documentazione deve avvenire mediante verbale, pena l’inesistenza giuridica dell’atto.<br />

Inoltre, in relazione alle dichiarazioni rese sul luogo e nell’immediatezza del fatto, in<br />

base al disposto dell’art. 350 c.p.p. la polizia giudiziaria può raccogliere dichiarazioni<br />

senza la presenza del difensore esclusivamente per l’immediata prosecuzione delle<br />

indagini, talché vi è un divieto di ogni forma di documentazione ed utilizzazione. Anche<br />

qualora l’indagato rilasciasse dichiarazioni spontanee, salvo il richiamo all’art. 503<br />

c.p.p., di esse non sarebbe consentita alcuna utilizzazione dibattimentale. Infine, l’art.<br />

63 c.p.p., impone che qualora durante l’assunzione d’informazioni da persona non<br />

indagata o non imputata emergano indizi di reità a suo carico debba essere<br />

immediatamente interrotto l’esame; la stessa viene invitata a nominare un difensore e le<br />

precedenti dichiarazioni non potranno essere utilizzate nei suoi confronti 227 .<br />

Suscita, pertanto, non pochi dubbi l’interpretazione della Suprema corte sopra<br />

richiamata che circoscrive l’ambito del divieto di testimonianza contenuto nell’art. 62<br />

c.p.p. esclusivamente alle dichiarazioni rese in atti formali del procedimento o<br />

comunque in specifiche situazioni in cui vige l’obbligo di documentazione. In altre<br />

parole, la portata dell’art. 62 c.p.p. non deve essere sovrapposta a quella di altre norme,<br />

“bensì de[ve] essere individuata con riferimento all’intero contesto da quelle creato, a<br />

completamento di esse in un ideale chiusura del sistema delle garanzie difensive” 228 .<br />

Partendo da queste premesse, va ricordato che la non riconducibilità ad atti tipici<br />

di assunzione di informazioni dalla persona sottoposta alle indagini è irrilevante in<br />

226 Cass. 24. Luglio 1997, Console, cit., 3016.<br />

227 Cfr. B. TROTTA, op. cit., 3018.<br />

228 Testualmente B. TROTTA, op. cit., 3018.<br />

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