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Il primo comma del citato art. 98 consente all’autorità giudiziaria, con decreto<br />

motivato, l’emissione o l’esecuzione di provvedimenti di “cattura, arresto o sequestro”<br />

al fine di acquisire rilevanti elementi probatori ovvero l’individuazione o la cattura dei<br />

trafficanti di droga. La norma si riferisce genericamente alla “autorità giudiziaria” così<br />

da lasciar supporre che il decreto motivato di autorizzazione debba essere emesso<br />

rispettivamente dal giudice o dal pubblico ministero a seconda dell’atto. Ad avviso di<br />

alcuni ne deriverebbe che “per la custodia in carcere e per il sequestro preventivo è<br />

necessario l’intervento del giudice – su iniziativa del pubblico ministero, eventualmente<br />

contestuale alla richiesta di disporre la misura cautelare – mentre per il sequestro<br />

probatorio il pubblico ministero è autosufficiente” 150 .<br />

In realtà, ad un’attenta lettura delle norme in materia di misure cautelari si<br />

evince che il procedimento è caratterizzato dall’iniziativa “discrezionale” del pubblico<br />

ministero: la direttiva n. 59 della legge delega n. 81 del 1987 gli attribuisce un potere-<br />

dovere di richiedere una misura cautelare previa valutazione dell’intero quadro<br />

investigativo e lo stesso art. 272 c.p.p., in esecuzione di tale direttiva, utilizza<br />

l’espressione “possono essere disposte” nel disciplinare in generale tutte le misure<br />

cautelari personali. La possibilità del pubblico ministero di effettuare una scelta –<br />

seppur legislativamente orientata – rende così sostanzialmente inutile l’adozione di un<br />

provvedimento formale che giustifichi il ritardo nella presentazione della richiesta,<br />

potendo lo stesso astenersi senza subire alcun controllo sulle legittimità della propria<br />

omissione 151 .<br />

Un’eccezione a tale regola può rinvenirsi nel disposto dell’art. 275 co. 3 c.p.p.,<br />

in cui il legislatore ha imposto una presunzione iuris tantum di sussistenza di tutte le<br />

esigenze cautelari in presenza di gravi indizi di colpevolezza, quando si proceda per<br />

reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, e considerando altresì la custodia in<br />

carcere come l’unica misura idonea a soddisfare tali esigenze.<br />

In tale ipotesi, quindi, il pubblico ministero sarà certamente tenuto ad emettete il<br />

decreto motivato in cui saranno indicata le esigenze investigative che giustificano la<br />

mancata richiesta di custodia in carcere, così come il decreto si renderà necessario in<br />

tutti quei casi nei quali il pubblico ministero abbia già presentato la richiesta di un<br />

provvedimento cautelare al giudice per le indagini preliminari e la necessità del<br />

150 G. ILLUMINATI, Aspetti processuali, in La riforma della legislazione penale in materia di stupefacenti, a<br />

cura di F. BRICOLA – G. INSOLERA, Padova, 1991, 215.<br />

151 Cfr. I. CARADONNA, op. cit.<br />

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