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or evidence necessary for the success of the investigation and not reasonably available<br />
without participation in the otherwise illegal activity; b) to establish or maintain<br />
credibility of a cover identity, or c) to prevent death or serious bodily injury”.<br />
Le ultime due cause di giustificazione per attività illegali sembrano abbracciare<br />
ipotesi come il furto d’auto, crimine ancillare rispetto ad altri, principali, su cui l’agente<br />
sta indagando. La prima causa di giustificazione – ovvero l’evidente necessità<br />
dell’attività illecita per il successo dell’investigazione mascherata – si applica sia ai<br />
crimini principali sia a quelli ancillari, senza potersi rinvenire alcuna ulteriore<br />
distinzione 342 .<br />
Le differenze con il nostro ordinamento risultano perciò evidenti se si ricorda<br />
come in Italia le esenzioni da responsabilità penale sono previste esclusivamente per<br />
ipotesi tassative – i reati principali – senza che la deroga ricomprenda necessariamente<br />
le violazioni ancillari. Un agente di polizia può essere condannato per aver preso parte a<br />
determinati reati, anche principali non compresi nella deroga. Di conseguenza la stessa<br />
attività sotto copertura – come, ad esempio, la vendita di merce di contrabbando – può<br />
essere lecita in un contesto quale il traffico di armi, in cui agenti infiltrati possono<br />
offrire merce in vendita (art. 25 legge 162/1990) ed illecito in altro contesto, come<br />
avviene in materia di stupefacenti dove agli agenti è assolutamente preclusa la<br />
possibilità di offrire droga in vendita (art. 97. d.p.r. 309/1990). Pertanto, ciò che rivela<br />
quale crimine principale sia autorizzato cambia inesorabilmente a seconda del reato per<br />
cui si indaga. Infatti, i crimini principali oggetto di indagine, protetti da una scriminante<br />
prevista a livello normativo, possono risultare ancillari ad altra indagine in cui l’agente<br />
non sarà protetto da un’azione penale per il reato principale. Come si è visto, un agente<br />
italiano può subire un’incriminazione per reati principali o ancillari tutte le volte in cui<br />
questi non siano espressamente previsti dall’ipotesi normativa di riferimento. In assenza<br />
di una specifica scriminante non resta che confidare nella, peraltro improbabile, ipotesi<br />
che si rientri in una delle cause generali di giustificazione 343 .<br />
Entrambi gli ordinamenti a confronto considerano certamente illecito il terzo<br />
tipo di attività delittuosa che si è sopra prospettato. E’ difatti sempre considerato<br />
punibile il “poliziotto corrotto” che compia crimini diretti a scopo privato, ma<br />
persistono notevoli differenze circa il concetto di corruzione di polizia.<br />
342 J. ROSS, Quegli 007 infiltrati nel cuore del crimine, cit., 64.<br />
343 Cfr. J. ROSS, Quegli 007 infiltrati nel cuore del crimine, cit., 64.<br />
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