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l’impianto di garanzie in favore dell’indagato soprattutto in ambiti dove maggiori sono i<br />

rischi di lesione del diritto al silenzio 247 .<br />

La motivazione attraverso cui i giudici di legittimità pervengono ad un tale<br />

mutamento di indirizzo – con l’intento di non aggrapparsi a considerazioni di natura<br />

etica – trova fondamento in argomentazioni estremamente “tecniche”. Si sostiene allora<br />

che non sia “consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al<br />

principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali,<br />

permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con atti<br />

tipici, eludano tuttavia le garanzie difensive dettate dalla legge per questi ultimi. Siffatta<br />

elusione indubbiamente si verifica allorché l’operatore di polizia giudiziaria, non<br />

palesandosi come tale, miri ad ottenere dalla persona già colpita da indizi di un reato<br />

dichiarazioni che possano servire alla prova di questo e della relativa responsabilità; ne<br />

consegue che di tali dichiarazioni non può tenersi conto non solo nei confronti di chi le<br />

ha rilasciate, ma anche nei confronti degli indagati per il medesimo fatto ovvero per<br />

fatti connessi o collegati” 248 . E’ evidente che in questo passaggio la Corte si riferisca al<br />

modello di ricezione di dichiarazioni da indagato plasmato dagli artt. 64 e 65 c.p.p.<br />

come un atto a contenuto narrativo dettagliatamente disciplinato in ragione del principio<br />

di autodeterminazione dell’imputato. L’interrogatorio dell’indagato – benché in alcun<br />

modo reso obbligatoriamente, né a titolo di verità – presenta insomma “questo carattere<br />

di indefettibile tipicità: esso è dialogo su di un tema annunciato, su di un nucleo storico<br />

di circostanze preventivamente esplicitate […]. Soprattutto è litis contestatio<br />

nell’oggetto, nel metodo e nelle implicazioni psicologiche, proprio per la<br />

consapevolezza, in capo a chi risponde (o decide di non rispondere), della finalizzazione<br />

dell’atto” 249 .<br />

Al contrario, quando le dichiarazioni dell’indagato vengano rilasciate ad agenti<br />

sotto copertura – infiltrati nell’organizzazione criminale al fine di ricercare elementi<br />

probatori e che, per tale ragione, necessariamente dissimulano la propria qualità e<br />

funzione – si realizza un aggiramento implicito delle norme attraverso l’imposizione di<br />

un ruolo attivo nella ricostruzione della fattispecie penale proprio al soggetto che<br />

subisce il procedimento 250 .<br />

247 Cfr. P. GAETA, op. cit., 973.<br />

248 Cass., 31 marzo 1998, Parreca, cit.<br />

249 P. GAETA, op. cit., 973.<br />

250 In proposito si veda P. GAETA, op. cit., 973, in cui l’autore osserva efficacemente come si abbia una<br />

“manipolazione dell’ordine logico in quanto il narrato è acquisito prescindendo dalla previa osservazione<br />

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