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l’impianto di garanzie in favore dell’indagato soprattutto in ambiti dove maggiori sono i<br />
rischi di lesione del diritto al silenzio 247 .<br />
La motivazione attraverso cui i giudici di legittimità pervengono ad un tale<br />
mutamento di indirizzo – con l’intento di non aggrapparsi a considerazioni di natura<br />
etica – trova fondamento in argomentazioni estremamente “tecniche”. Si sostiene allora<br />
che non sia “consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al<br />
principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali,<br />
permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con atti<br />
tipici, eludano tuttavia le garanzie difensive dettate dalla legge per questi ultimi. Siffatta<br />
elusione indubbiamente si verifica allorché l’operatore di polizia giudiziaria, non<br />
palesandosi come tale, miri ad ottenere dalla persona già colpita da indizi di un reato<br />
dichiarazioni che possano servire alla prova di questo e della relativa responsabilità; ne<br />
consegue che di tali dichiarazioni non può tenersi conto non solo nei confronti di chi le<br />
ha rilasciate, ma anche nei confronti degli indagati per il medesimo fatto ovvero per<br />
fatti connessi o collegati” 248 . E’ evidente che in questo passaggio la Corte si riferisca al<br />
modello di ricezione di dichiarazioni da indagato plasmato dagli artt. 64 e 65 c.p.p.<br />
come un atto a contenuto narrativo dettagliatamente disciplinato in ragione del principio<br />
di autodeterminazione dell’imputato. L’interrogatorio dell’indagato – benché in alcun<br />
modo reso obbligatoriamente, né a titolo di verità – presenta insomma “questo carattere<br />
di indefettibile tipicità: esso è dialogo su di un tema annunciato, su di un nucleo storico<br />
di circostanze preventivamente esplicitate […]. Soprattutto è litis contestatio<br />
nell’oggetto, nel metodo e nelle implicazioni psicologiche, proprio per la<br />
consapevolezza, in capo a chi risponde (o decide di non rispondere), della finalizzazione<br />
dell’atto” 249 .<br />
Al contrario, quando le dichiarazioni dell’indagato vengano rilasciate ad agenti<br />
sotto copertura – infiltrati nell’organizzazione criminale al fine di ricercare elementi<br />
probatori e che, per tale ragione, necessariamente dissimulano la propria qualità e<br />
funzione – si realizza un aggiramento implicito delle norme attraverso l’imposizione di<br />
un ruolo attivo nella ricostruzione della fattispecie penale proprio al soggetto che<br />
subisce il procedimento 250 .<br />
247 Cfr. P. GAETA, op. cit., 973.<br />
248 Cass., 31 marzo 1998, Parreca, cit.<br />
249 P. GAETA, op. cit., 973.<br />
250 In proposito si veda P. GAETA, op. cit., 973, in cui l’autore osserva efficacemente come si abbia una<br />
“manipolazione dell’ordine logico in quanto il narrato è acquisito prescindendo dalla previa osservazione<br />
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