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Per quanto attiene al profilo soggettivo, la norma utilizza poi un’espressione<br />

impropria anche nell’indicare come fine ultimo del ritardo l’individuazione o la cattura<br />

dei “responsabili” del traffico illecito: è evidente che in tale fase investigativa non ci<br />

potrà essere nessuno addebito di responsabilità, ma ci si dovrà riferire a soggetti gravati<br />

da pesanti indizi di colpevolezza.<br />

Il comma 2 dell’art. 98 d.p.r. 309/1990 disciplina, inoltre, l’omissione ed il<br />

ritardo degli atti di propria competenza da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria<br />

addetti alle unità specializzate antidroga, nonché le autorità doganali 160 . Questo secondo<br />

ordine d’ipotesi riguarda i casi in cui gli organi di polizia giudiziaria operino prima<br />

dell’assunzione delle indagini da parte del pubblico ministero. La polizia giudiziaria,<br />

così, trovandosi a operare al di fuori dell’intervento e della direzione del pubblico<br />

ministero, avrà la facoltà di ritardare o omettere non gli atti espressamente indicati nel<br />

primo comma, ma più genericamente, gli atti di rispettiva competenza. Si deve<br />

desumere quindi che siano oggetto di intervento sia gli atti suscettibili di assunzione da<br />

parte della polizia giudiziaria, come l’arresto, il sequestro ed il fermo, ma anche degli<br />

ulteriori atti, quali le perquisizioni, i controlli e le ispezioni, gli accertamenti urgenti,<br />

nonché quelli relativi all’identificazione dell’indiziato ed alle sommarie informazioni 161 .<br />

Va, tuttavia, precisato che, considerati gli ampi margini di discrezionalità investigativa<br />

di cui è dotata la polizia giudiziaria, il disposto del secondo comma dell’art. 98 si rende<br />

necessario esclusivamente per giustificare il mancato arresto obbligatorio in flagranza<br />

ex art. 380 c.p.p. 162 .<br />

Si è osservato, inoltre, come la possibilità accordata dall’art. 98 in relazione<br />

all’arresto in flagranza produca una “consistente distorsione dell’istituto processuale”:<br />

160 Se per ciò che attiene all’attribuzione di tali attività alla polizia giudiziaria – dotata di compiti<br />

vastissimi di natura eterogenea nel controllo della delinquenza – si è richiesto che gli ufficiali incaricati<br />

operino nelle unità specializzate antidroga, il lavoro fortemente specializzato delle autorità doganali non<br />

richiede cautele simili. Cfr. G. DI GENNARO – G. LA GRECA, La questione droga, cit., 309.<br />

161 Cfr. P. DUBOLINO, Il codice delle leggi sugli stupefacenti, Piacenza, 1991, 78 in cui l’autore sottolinea<br />

come il duplice riferimento all’omissione ed al ritardo va ricercato nel fatto che taluni atti propri della<br />

polizia giudiziaria, come, ad esempio l’arresto in flagranza, devo assolutamente essere effettuati in<br />

presenza delle condizioni che li legittimano, pena l’impossibilità di porli in essere in un momento<br />

successivo.<br />

162 M. G. COPPETTA, La libertà personale del tossicodipendente, in Le sostanze stupefacenti, F. BRICOLA –<br />

V. ZAGREBELSKY (a cura di), Torino, 1998, 459; di avviso contrario P. DUBOLINO, Il codice delle leggi sugli<br />

stupefacenti, cit., 78, secondo il quale il capoverso farebbe riferimento ai soli provvedimenti di arresto,<br />

sequestro e fermo, in quanto assimilabili , per finalità e contenuto, a quelli di cui al primo comma.<br />

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