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ampia libertà investigativa, ma al contempo particolarmente attento nella selezione degli<br />
elementi di prova che possono fare ingresso nel dibattimento.<br />
E’ opportuno precisare come questa normativa sia stata sensibilmente modificata<br />
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, tendente ad adeguare l’investigazione sotto<br />
copertura in materia di traffico di sostanze stupefacenti alle più moderne figure di<br />
agente undercover 100 , introdotte, a loro volta, proprio considerando l’esperienza<br />
maturata nella lotta al narcotraffico, nel tentativo di risolvere i principali problemi<br />
operativi emersi nell’applicazione della disciplina originaria.<br />
L’art. 97 d.p.r. 309/1990, nella sua formulazione originaria, poneva, e sia pure<br />
con le opportune modifiche pone tutt’ora, una serie di “condizioni di legittimità” per<br />
l’utilizzo dello strumento investigativo de quo, alcune di natura oggettiva, altre di tipo<br />
soggettivo.<br />
Innanzitutto, sotto il profilo oggettivo questa speciale tecnica investigativa, sin<br />
dalla sua originaria formulazione, doveva avvenire esclusivamente “in esecuzione di<br />
operazioni anticrimine specificamente disposte dal servizio centrale antidroga” o,<br />
d’intesa con esso, dal questore, dal comandante del gruppo dei carabinieri o della<br />
guardia di finanza, dal comandante del nucleo di polizia tributaria. Ne risultano così<br />
escluse le azioni eventualmente intraprese da stazioni di carabinieri, commissariati ed<br />
altri ufficiali di polizia non elevati in grado, e, a fortiori, da singoli ufficiali di polizia<br />
giudiziaria 101 . Tale requisito oggettivo non ha subito modificazioni, ed anzi, come si<br />
vedrà meglio oltre, è stato inserito anche nel cosiddetto “statuto delle operazioni sotto<br />
copertura”. La ragione di una tale attribuzione alla Direzione centrale per i servizi<br />
antidroga della competenza a decidere sull’attivazione delle specifiche operazioni<br />
anticrimine, trova il proprio fondamento nel ruolo di controllore su scala nazionale e<br />
internazionale delle operazioni antidroga di cui è investita, cosicché possa “sulla base<br />
delle conoscenze di cui dispone, evidenziare l’esistenza di richieste parallele connesse o<br />
collegate […] evitando acquisti simulati che possano risolversi in iniziative improvvide,<br />
tali da incidere negativamente sui procedimenti in corso” 102 .<br />
100 La legge 21 febbraio 2006, n. 49 persegue, pertanto, l’intento di uniformare la disciplina dell’art. 97<br />
legge 309/1990 a quella prevista nell’art. 4 l. 438/2001 in materia di terrorismo.<br />
101 G. AMBROSINI, La riforma della legge sugli stupefacenti:profili penali,processuali e penitenziari,<br />
Torino, 1991, 106.<br />
102 G. DELLA MONICA, Il traffico di sostanze stupefacenti: problematiche connesse alla nuova legislazione,<br />
in Corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine “Giovanni Falcone”, Vol. III, Tecniche di<br />
investigazione su particolari figure di reato, Quaderni del C.S.M., febbraio 1993, II suppl. al n. 61, 262;<br />
conformi G. CASELLI – M. GARAVELLI, Gli acquisti simulati di droga, in AA. VV., Il testo unico della legge<br />
sugli stupefacenti, Milano 1991, 167; M. PETRELLA, L’acquisto simulato di droga, art. 97, in G. INSOLERA,<br />
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