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stesso dato letterale. Difatti, come tutte le disposizioni eccezionali, la disciplina in tema<br />

di operazioni undercover, non può subire interpretazioni estensive né analogiche, per<br />

cui l’unica via perseguibile per introdurre una misura di prevenzione siffatta potrà<br />

rinvenirsi nel disposto dell’art. 51 c.p.: come dire che, qualora i vertici delle polizie<br />

decidessero di impartire un ordine legittimo per svolgere operazioni mascherate prima<br />

dell’acquisizione di una notizia di reato, in base alla più volte richiamata interpretazione<br />

giurisprudenziale, l’agente sotto copertura potrà limitarsi a svolgere attività di mera<br />

osservazione e controllo dell’altrui operato.<br />

Un requisito ulteriore, previsto sia dall’art. 9 della l. 146/06, sia dalle norme in<br />

tema di pedopornografia e traffico di stupefacenti, consiste nella pianificazione<br />

dell’investigazione undercover all’interno di una specifica operazione disposta da<br />

ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate della Polizia di<br />

Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza o alla Direzione<br />

investigativa antimafia, nei limiti delle proprie rispettive competenze. Non si possono<br />

ritenere ammissibili, quindi, operazioni sotto copertura intraprese da singoli ufficiali di<br />

polizia giudiziaria, ancorché rivolte alla persecuzione degli specifici delitti indicati nelle<br />

norme, qualora siano svincolate da ampie attività di repressione disposte, anche di<br />

concerto fra loro, dai vertici delle polizie.<br />

1.2. Segue: gli obblighi di comunicazione<br />

La valutazione della legittimità del ricorso all’investigazione mascherata,<br />

secondo alcuni 126 , sarebbe rimessa agli organi di vertice della polizia impegnata in una<br />

determinata indagine ovvero, per loro delega, al responsabile del (servizio) almeno<br />

provinciale. Tale deduzione dovrebbe trarsi dal disposto del quarto comma dell’art. 9 l.<br />

146/06 e del terzo comma dell’art. 97 TULS, nei quali è richiesto che “l’organo che<br />

dispone l’esecuzione delle operazioni […] deve dare preventiva comunicazione al<br />

pubblico ministero competente per le indagini”.<br />

Va rilevato, preliminarmente, lo sforzo parlamentare volto a contenere le<br />

originarie spinte governative improntate all’esaltazione delle funzioni di polizia di<br />

prevenzione contenute nel decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374 che, come detto, ha<br />

costituito la base normativa sulla quale è stato emanato lo “statuto delle operazioni sotto<br />

copertura”. Una traccia evidente di tale pericolosa tendenza era rinvenibile nel testo<br />

126 G. AMATO, I traffici illeciti, cit., 489.<br />

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