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stesso dato letterale. Difatti, come tutte le disposizioni eccezionali, la disciplina in tema<br />
di operazioni undercover, non può subire interpretazioni estensive né analogiche, per<br />
cui l’unica via perseguibile per introdurre una misura di prevenzione siffatta potrà<br />
rinvenirsi nel disposto dell’art. 51 c.p.: come dire che, qualora i vertici delle polizie<br />
decidessero di impartire un ordine legittimo per svolgere operazioni mascherate prima<br />
dell’acquisizione di una notizia di reato, in base alla più volte richiamata interpretazione<br />
giurisprudenziale, l’agente sotto copertura potrà limitarsi a svolgere attività di mera<br />
osservazione e controllo dell’altrui operato.<br />
Un requisito ulteriore, previsto sia dall’art. 9 della l. 146/06, sia dalle norme in<br />
tema di pedopornografia e traffico di stupefacenti, consiste nella pianificazione<br />
dell’investigazione undercover all’interno di una specifica operazione disposta da<br />
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate della Polizia di<br />
Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza o alla Direzione<br />
investigativa antimafia, nei limiti delle proprie rispettive competenze. Non si possono<br />
ritenere ammissibili, quindi, operazioni sotto copertura intraprese da singoli ufficiali di<br />
polizia giudiziaria, ancorché rivolte alla persecuzione degli specifici delitti indicati nelle<br />
norme, qualora siano svincolate da ampie attività di repressione disposte, anche di<br />
concerto fra loro, dai vertici delle polizie.<br />
1.2. Segue: gli obblighi di comunicazione<br />
La valutazione della legittimità del ricorso all’investigazione mascherata,<br />
secondo alcuni 126 , sarebbe rimessa agli organi di vertice della polizia impegnata in una<br />
determinata indagine ovvero, per loro delega, al responsabile del (servizio) almeno<br />
provinciale. Tale deduzione dovrebbe trarsi dal disposto del quarto comma dell’art. 9 l.<br />
146/06 e del terzo comma dell’art. 97 TULS, nei quali è richiesto che “l’organo che<br />
dispone l’esecuzione delle operazioni […] deve dare preventiva comunicazione al<br />
pubblico ministero competente per le indagini”.<br />
Va rilevato, preliminarmente, lo sforzo parlamentare volto a contenere le<br />
originarie spinte governative improntate all’esaltazione delle funzioni di polizia di<br />
prevenzione contenute nel decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374 che, come detto, ha<br />
costituito la base normativa sulla quale è stato emanato lo “statuto delle operazioni sotto<br />
copertura”. Una traccia evidente di tale pericolosa tendenza era rinvenibile nel testo<br />
126 G. AMATO, I traffici illeciti, cit., 489.<br />
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