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Vienna fornisca un’esatta definizione della nozione di controlled delivery (art. 1 lett.<br />

g) 172 , espressione che sta ad indicare “the technique of allowing illicit or suspect<br />

consignments of narcotic drugs, psychotropic substances […] to pass out of, through or<br />

into the territory of one or more countries, with the knowledge and under the<br />

supervision of their competent authorities, with a view to identifying persons involved<br />

in the commission of offences”.<br />

E’ stato osservato, tuttavia, come la definizione fornita dalla citata Convenzione<br />

non si riferisca esclusivamente alle cosiddette “consegne sorvegliate”, ma sia idonea a<br />

ricomprendere anche le “consegne controllate”, caratterizzate da una maggiore incisività<br />

dell’intervento della polizia giudiziaria nella dinamica del traffico illecito. Nel tentativo<br />

di individuare le differenze esistenti fra i due istituti – mancando nel diritto interno un<br />

dato normativo, ovvero un’interpretazione giurisprudenziale cui fare riferimento –, si è<br />

tentato di ricondurre le due distinte ipotesi alle scriminanti di cui agli artt. 97 e 98 d.p.r.<br />

309/1990, così da ravvisare l’elemento fondamentale su cui basare la distinzione dei due<br />

istituti nella natura “attiva” o “passiva” dell’intervento dell’autorità doganale e di<br />

polizia.<br />

Un utile elemento interpretativo potrebbe forse rinvenirsi nel diritto francese, nel<br />

quale il legislatore, nel formulare la l. 19 dicembre 1991 n. 91-1264 ha distinto<br />

esplicitamente fra consegne sorvegliate e consegne controllate rifacendosi ai modelli<br />

investigativi formatisi nella prassi: nella prima figura (livraisons surveillées) rientra<br />

l’attività puramente passiva delle autorità doganali e della polizia giudiziaria che si<br />

limitano a seguire e a documentare, senza interporsi, le transazioni illecite del gruppo<br />

criminale nei confronti del quale vengono svolte le investigazioni; la seconda condotta<br />

(livraisons controlées) si caratterizza per la partecipazione attiva dei pubblici ufficiali, i<br />

quali intervengono fattivamente nei vari passaggi della merce assumendo personalmente<br />

anche incarichi di conservazione e smistamento. Peraltro dalla prassi investigativa<br />

deriva anche un terzo modello – l’infiltration – che prevede l’inserimento del pubblico<br />

ufficiale nel gruppo criminale con il ruolo di trafficante nell’ambito del quale,<br />

ovviamente, l’agente infiltrato non solo deve detenere, acquistare, trasportare le<br />

sostanze stupefacenti, ma può essere costretto ad assumere iniziative di coordinamento<br />

o di incentivazione dell’attività criminosa altrui. Quest’ultima figura si pone,<br />

generalmente, al di fuori delle ipotesi scriminate dalla norma, sebbene non siano<br />

172 In realtà, nel testo italiano (traduzione non ufficiale pubblicata in G.U. 15 novembre 1990, Suppl. ord.,<br />

n. 267) le consegne sorvegliate sono definite alla lett. k.<br />

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