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ispettivamente del procuratore generale presso la corte d’appello (art. 372 comma 1-bis<br />

c.p.p.) e del procuratore nazionale antimafia ( art. 371-bis comma 4 c.p.p.).<br />

Il comma 5 art. 4 l. 374/01, oltre ad aver previsto i suddetti obblighi di<br />

comunicazione al pubblico ministero, aveva introdotto una norma dalla portata<br />

indubbiamente innovativa all’interno del nostro ordinamento. Tale disposizione<br />

imponeva agli organismi specializzati nella lotta al terrorismo chiamati a dare<br />

attuazione alle operazioni disposte dal vertice delle rispettive strutture amministrative,<br />

di fornire a quest’ultime “immediata comunicazione” dell’esito dell’attività sotto<br />

copertura 137 . La norma, priva di precedenti nell’ambito dell’attività investigativa,<br />

assolveva la funzione di dare al titolare originario dell’operazione, tempestiva<br />

conoscenza dei risultati dell’attività, al fine di potersi meglio orientare sull’esigenza di<br />

proseguire l’operazione undercover o sulla necessità di intraprenderne di nuove.<br />

Tuttavia, come si può desumere anche dalle discussioni parlamentari in cui già<br />

era stato proposto un emendamento volto a sopprimere questa disposizione 138 , non<br />

sembra che il corretto adempimento del dovere gerarchico di comunicazione, possa<br />

prescindere dall’osservanza delle ordinarie norme sul segreto investigativo 139 . Così, se è<br />

vero che la previsione normativa legittimava la conoscenza dei contenuti della singola<br />

operazione sotto copertura disposta dal vertice, è altrettanto vero che tali organismi non<br />

potevano comunque avere una conoscenza completa che si spingesse al di là dei confini<br />

obiettivi delle attività autorizzate, coinvolgendo tutte quelle fonti ed elementi di prova<br />

ancora riservate che, per loro natura, interessano necessariamente le prerogative e le<br />

responsabilità del pubblico ministero.<br />

Probabilmente, proprio per le difficoltà di delimitarne i confini operativi di<br />

questa disposizione, nonché per il rischio strisciante che un’alta autorità dello Stato,<br />

espressione del Governo, possa ingerirsi in una materia riservata legislativamente ad un<br />

organo indipendente ed autonomo quale il pubblico ministero, si è preferito non<br />

riproporre nell’emanazione dello “statuto delle operazioni sotto copertura” la previsione<br />

di tale obbligo di comunicazione gerarchico 140 .<br />

137 G. MELILLO, Le recenti modifiche, cit., 907.<br />

138 Cfr. emendamento 4.2, on. Kessler, in Atti parlamentari, seduta della seconda commissione della<br />

Camera dei deputati del 14 novembre 2001.<br />

139 In generale, sul segreto investigativo si veda F. M. MOLINARI, Il segreto investigativo, Milano, 2003.<br />

140 Va sottolineato come l’obbligo del quale si parla risulti tutt’ora in vigore per la materia delle<br />

operazioni sotto copertura in materia di traffico di sostanze stupefacenti in quanto espressamente previsto<br />

dall’art. 97 comma 3 TULS, come detto, non abrogato.<br />

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