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ispettivamente del procuratore generale presso la corte d’appello (art. 372 comma 1-bis<br />
c.p.p.) e del procuratore nazionale antimafia ( art. 371-bis comma 4 c.p.p.).<br />
Il comma 5 art. 4 l. 374/01, oltre ad aver previsto i suddetti obblighi di<br />
comunicazione al pubblico ministero, aveva introdotto una norma dalla portata<br />
indubbiamente innovativa all’interno del nostro ordinamento. Tale disposizione<br />
imponeva agli organismi specializzati nella lotta al terrorismo chiamati a dare<br />
attuazione alle operazioni disposte dal vertice delle rispettive strutture amministrative,<br />
di fornire a quest’ultime “immediata comunicazione” dell’esito dell’attività sotto<br />
copertura 137 . La norma, priva di precedenti nell’ambito dell’attività investigativa,<br />
assolveva la funzione di dare al titolare originario dell’operazione, tempestiva<br />
conoscenza dei risultati dell’attività, al fine di potersi meglio orientare sull’esigenza di<br />
proseguire l’operazione undercover o sulla necessità di intraprenderne di nuove.<br />
Tuttavia, come si può desumere anche dalle discussioni parlamentari in cui già<br />
era stato proposto un emendamento volto a sopprimere questa disposizione 138 , non<br />
sembra che il corretto adempimento del dovere gerarchico di comunicazione, possa<br />
prescindere dall’osservanza delle ordinarie norme sul segreto investigativo 139 . Così, se è<br />
vero che la previsione normativa legittimava la conoscenza dei contenuti della singola<br />
operazione sotto copertura disposta dal vertice, è altrettanto vero che tali organismi non<br />
potevano comunque avere una conoscenza completa che si spingesse al di là dei confini<br />
obiettivi delle attività autorizzate, coinvolgendo tutte quelle fonti ed elementi di prova<br />
ancora riservate che, per loro natura, interessano necessariamente le prerogative e le<br />
responsabilità del pubblico ministero.<br />
Probabilmente, proprio per le difficoltà di delimitarne i confini operativi di<br />
questa disposizione, nonché per il rischio strisciante che un’alta autorità dello Stato,<br />
espressione del Governo, possa ingerirsi in una materia riservata legislativamente ad un<br />
organo indipendente ed autonomo quale il pubblico ministero, si è preferito non<br />
riproporre nell’emanazione dello “statuto delle operazioni sotto copertura” la previsione<br />
di tale obbligo di comunicazione gerarchico 140 .<br />
137 G. MELILLO, Le recenti modifiche, cit., 907.<br />
138 Cfr. emendamento 4.2, on. Kessler, in Atti parlamentari, seduta della seconda commissione della<br />
Camera dei deputati del 14 novembre 2001.<br />
139 In generale, sul segreto investigativo si veda F. M. MOLINARI, Il segreto investigativo, Milano, 2003.<br />
140 Va sottolineato come l’obbligo del quale si parla risulti tutt’ora in vigore per la materia delle<br />
operazioni sotto copertura in materia di traffico di sostanze stupefacenti in quanto espressamente previsto<br />
dall’art. 97 comma 3 TULS, come detto, non abrogato.<br />
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