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acquisire rilevanti elementi probatori in ordine ai delitti suddetti ovvero per<br />

l’individuazione o la cattura dei responsabili di essi 115 .<br />

L’ultima disposizione introdotta prima della reductio ad unum della disciplina<br />

relativa alle indagini mascherate è il d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito nella l. 15<br />

dicembre 2001, n. 438, contenente “disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo<br />

internazionale”. Il disposto dell’art. 4 di questa legge prevede la non punibilità degli<br />

ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni di polizia, al solo<br />

fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi per finalità di<br />

terrorismo, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od<br />

occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto,<br />

prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano<br />

l’individuazione della provenienza o ne consentono l’impiego. Agli stessi ufficiali,<br />

nonché agli agenti di polizia giudiziaria, è consentito di utilizzare documenti, identità o<br />

indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle<br />

reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque<br />

entro le quarantotto ore successive all’inizio dell’attività.<br />

Questa disposizione, pur essendo stata emanata anche’essa sull’onda emotiva<br />

degli attentati dell’11 settembre 2001, ha predisposto una disciplina che ha tenuto conto<br />

dei problemi interpretativi ed operativi emersi nei dieci anni trascorsi dall’introduzione<br />

del primo agente undercover nel nostro ordinamento e, difatti, nonostante sia stata essa<br />

stessa abrogata dall’art. 9 l. 146/2006, ne ha costituito il modello di riferimento.<br />

2.4. Lo Statuto delle operazioni sotto copertura.<br />

L’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha effettuato la razionalizzazione<br />

delle scriminanti speciali riferite allo specifico settore dell’attività undercover, ponendo<br />

fine così alla proliferazione di decreti legge che per oltre quindici anni avevano<br />

costituito il riferimento normativo delle attività de quibus 116 . Questa norma risponde<br />

all’esigenza di dare esecuzione e attuazione all’art. 20 della Convenzione delle Nazioni<br />

Unite contro la criminalità organizzata trasnazionale (CTOC) che prevede<br />

115 C. MOTTA, I poteri, cit., 11; D. MANCINI, Le attività “sotto copertura”: margini di utilizzabilità delle<br />

prove e contrasti giurisprudenziali, in www.filodiritto.com.<br />

116 Cfr. M. ZAMPELLI, L’agente sotto copertura, Roma, 2003, 1; A. CISTERNA, Attività sotto copertura,<br />

arriva lo statuto, in Guida dir., 2006, n. 17, 78;<br />

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