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Anche la finalità dell’investigazione “mascherata” è sempre stata considerata un<br />

presupposto fondamentale della sua legittimità e, per tale ragione, si eleva a condizione<br />

oggettiva necessaria perché si possa validamente disporre un’attività sotto copertura:<br />

come dire che, lo scopo unico per il quale è consentito all’ufficiale di p.g. di<br />

intraprendere operazioni undercover, è l’acquisizione di elementi di prova in ordine ai<br />

soli delitti previsti nel d.p.r. 309/1990.<br />

Venendo ora alle condizioni soggettive di legittimità, va detto che l’agente sotto<br />

copertura potrà essere soltanto l’ufficiale di polizia giudiziaria addetto alle unità<br />

specializzate antidroga, escludendo la possibilità che tale ruolo venga ricoperto da un<br />

“qualunque” ufficiale di polizia giudiziaria, e, tanto meno, da un semplice agente 103 . Al<br />

riguardo va segnalato, a parziale attenuazione di tale requisito, che “la formazione delle<br />

menzionate unità specializzate è rimessa dall’ordinamento al potere organizzatorio dei<br />

singoli corpi di polizia” facendo, con la conseguenza che, secondo alcuni, il vero limite<br />

soggettivo all’invocabilità dell’esimente sia dato dalla qualifica di ufficiale alla polizia<br />

giudiziaria 104 e fermo restando come i servizi e le sezioni che non facciano parte delle<br />

unità specializzate antidroga debbano, però, acquisire “di volta in volta legittimazione<br />

attraverso specifici atti autorizzativi della Direzione entrale antidroga” 105<br />

Infine, come si è visto, la stessa condotta, poteva consistere esclusivamente<br />

nell’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e non in altre attività quali<br />

detenzione, vendita o consegna delle stesse 106 . In tale contesto si è rilevato come dalla<br />

formulazione originaria dell’art. 97 legge 309/1990 fossero derivati due principali<br />

difficoltà operative: la prima aveva ad oggetto proprio la limitazione dell’ambito di<br />

operatività della scriminante alla sola attività di acquisto di sostanze stupefacenti, la<br />

seconda si poneva in relazione alla mancanza di una dettagliata disciplina<br />

procedimentale, che impedisse di fatto di avvalersi di ausiliari o di persone interposte e<br />

Le sostanze stupefacenti, Torino, 1998,332.<br />

103 Cfr G. AMBROSINI, op. cit.. 107.<br />

104 L. PISTORELLI, Disposizioni sull’attività di polizia giudiziaria, in AA. V.V., Stupefacenti. Sostanze<br />

psicotrope. Stati di tossicodipendenza, Torino, 1990, 150; M. PETRELLA, op. cit., 331.<br />

105 G. DELLA MONICA, op. cit., 261.<br />

106 Va precisato che la Suprema Corte aveva già chiarito che doveva ritenersi corretto estendere l’impunità<br />

non solo all’attività di materiale acquisto della sostanza stupefacente, ma anche a quelle che costituiscono<br />

l’antecedente logico o l’ovvio sviluppo dell’azione infiltrata, Cass., 3.12.1998, in Cass. pen., 1999, 800;<br />

nello stesso senso I. CARADONNA, Le indagini sotto copertura in materia di droga, armi e riciclaggio, in<br />

Diritto & Diritti – Portale giuridico – Diritti.it; più prudentemente A. LANDOLFI, L’acquisto simulato di<br />

stupefacente, in Cass. pen., 1994, 1982 “in considerazione della lacuna legislativa in ordine a tale<br />

problematica si ritiene molto opportuno che ogni attività funzionale alla realizzazione dell’operazione sia<br />

posta in essere solo in caso di necessità assoluta e previo provvedimento del p.m.”.<br />

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