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3. Il differimento degli atti nello “statuto delle operazioni sotto copertura”.<br />

I buoni risultati seguiti all’applicazione della normativa in materia di traffico<br />

illecito di sostanze stupefacenti, spinsero il legislatore ad estendere il campo di<br />

applicazione del “differimento investigativo” ad indagini concernenti diverse forme di<br />

reato. Così, l’art. 10 del d.l. 419/1991 convertito, con modificazioni, dalla l. 172/1992 in<br />

materia di estorsione e riciclaggio, il comma 3 dell’art. 12 quater d.l. 306/1992<br />

convertito, con modificazioni, dalla l. 356/1992 per la repressione dei delitti di<br />

ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati, il comma 3 dell’art. 14 l.<br />

269/1998 concernente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della<br />

pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in<br />

schiavitù, il comma 3 dell’art. 4 d.l. 374/2001 convertito, con modificazioni, dalla l.<br />

228/2001 emanato per far fronte all’emergenza terroristica internazionale, e da ultimo,<br />

l’art. 10 della l. 228/2003 in materia di schiavitù, prostituzione minorile, tratta di<br />

persone e prostituzione – applicabile anche ai reati di immigrazione clandestina in forza<br />

del richiamo operato dal comma 3-septies del d.leg. 286/1998 –, hanno introdotto, in<br />

relazione alle diverse fattispecie di reato, la possibilità per il pubblico ministero e la<br />

polizia giudiziaria di omettere o ritardare gli atti di propria competenza. Non si è<br />

trattato, invero, di norme che si sono limitate e richiamare la disciplina del citato art. 98<br />

d.p.r. 309/1990, ma hanno di volta in volta configurato l’istituto de quo con caratteri<br />

peculiari.<br />

Tuttavia, appare oggi superfluo addentrarsi nelle possibili differenze operative<br />

derivanti dalle interpretazioni di ciascuna normativa, se si considera come tali<br />

disposizioni siano oramai confluite nei commi 6 e 7 dell’art. 9 l. 146/2006 176 .<br />

Maggiormente utile sembra, invece, soffermarsi sulle differenze esistenti fra la<br />

normativa in materia di traffico di stupefacenti – anche in ragione delle elaborazioni<br />

dottrinali e giurisprudenziali maturate in questi anni di applicazione – e il nuovo art. 9 l.<br />

176 Come si è visto, se si esclude l’art. 98 d.p.r. 309/1990 la cui disciplina è rimasta inalterata, la sola<br />

importante eccezione a questa reductio ad unum, è data dalla l. 269/1998. In materia di “delitti sessuali o<br />

per la tutela dei minori” si ha la situazione, del tutto particolare, per cui sono contemporaneamente in<br />

vigore sia l’art. 14 l. 269/1990 sia l’art. 9 l. 146/2006 che non ha espressamente abrogato il primo.<br />

L’unica ma tuttavia non trascurabile difformità fra le due discipline risiede nell’esclusiva attribuzione<br />

all’autorità giudiziaria del ritardo e/o dell’omissione degli atti dovuti in base all’art 14 l. 269/1998.<br />

Questa conclusione si deve trarre dalla mancata menzione di qualsiasi potere in tal senso spettante della<br />

polizia giudiziaria, a differenza delle altre norme che espressamente glielo riconoscono in relazione alle<br />

“rispettive attribuzioni”. Le differenze fra le due normative in tema di differimento degli atti dovuti, ad<br />

ogni modo, non acquisisce una valenza operativa, in quanto le autorità operanti potranno seguire la<br />

normativa più favorevole.<br />

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