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universita - OpenstarTs

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sottoposto a giudizio. Il discrimine in queste fattispecie consiste proprio nel fatto che<br />

l’ufficiale di polizia giudiziaria non compie un reato indipendente, quale è nell’ipotesi<br />

classica la violazione di domicilio in una perquisizione non autorizzata. Quando<br />

l’attività venga intrapresa all’interno di una operazione undercover non specificamente<br />

sottoposta al controllo dell’autorità giudiziaria, il fatto compiuto dall’ufficiale non è più<br />

scriminato e lo stesso diviene necessariamente un compartecipe morale o materiale nel<br />

reato. In questa ipotesi appare allora evidente che non si tratta di distinguere se l’art.<br />

191 c.p.p., nell’enunciare il divieto di utilizzazione di quegli elementi probatori raccolti<br />

“in violazione della legge”, si riferisca o meno anche alla legge sostanziale, ma piuttosto<br />

di vietare che, paradossalmente, l’acquisizione probatoria diventi la causa stessa di<br />

commissione dell’illecito.<br />

Quanto appena detto, ed in particolare il singolare e necessario rilievo per cui<br />

entrambe le contrapposte sentenze presentino un percorso ermeneutico perfettamente<br />

logico nel suo insieme, porta a considerare “il solco scavato nel sistema dalla<br />

normazione d’emergenza” 308 in ambiti così delicati in cui diritto sostanziale e<br />

processuale si incrociano intimamente. La sottesa considerazione per cui, in fondo, tutto<br />

origina dalla mancanza di chiarezza circa la possibilità di attivare tali tecniche di<br />

investigazione speciali per soli fini processuali piuttosto che per soddisfare le esigenze<br />

repressive, la conseguente confusione a proposito dei margini operativi superati i quali<br />

l’agente undercover debba considerarsi punibile, porta a concludere che, con tutta<br />

probabilità, in mancanza di un’iniziativa legislativa volta ad intervenire sulla materia –<br />

in ossequio a quella particolare determinatezza che dovrebbe dominare le legislazioni<br />

speciali – anche un pur auspicabile intervento delle Sezioni unite non sarà idoneo a<br />

risolvere, in via definitiva, le divergenze ermeneutiche evidenziate.<br />

308 L’espressione è di D. MANCINI, op. cit.<br />

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