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sottoposto a giudizio. Il discrimine in queste fattispecie consiste proprio nel fatto che<br />
l’ufficiale di polizia giudiziaria non compie un reato indipendente, quale è nell’ipotesi<br />
classica la violazione di domicilio in una perquisizione non autorizzata. Quando<br />
l’attività venga intrapresa all’interno di una operazione undercover non specificamente<br />
sottoposta al controllo dell’autorità giudiziaria, il fatto compiuto dall’ufficiale non è più<br />
scriminato e lo stesso diviene necessariamente un compartecipe morale o materiale nel<br />
reato. In questa ipotesi appare allora evidente che non si tratta di distinguere se l’art.<br />
191 c.p.p., nell’enunciare il divieto di utilizzazione di quegli elementi probatori raccolti<br />
“in violazione della legge”, si riferisca o meno anche alla legge sostanziale, ma piuttosto<br />
di vietare che, paradossalmente, l’acquisizione probatoria diventi la causa stessa di<br />
commissione dell’illecito.<br />
Quanto appena detto, ed in particolare il singolare e necessario rilievo per cui<br />
entrambe le contrapposte sentenze presentino un percorso ermeneutico perfettamente<br />
logico nel suo insieme, porta a considerare “il solco scavato nel sistema dalla<br />
normazione d’emergenza” 308 in ambiti così delicati in cui diritto sostanziale e<br />
processuale si incrociano intimamente. La sottesa considerazione per cui, in fondo, tutto<br />
origina dalla mancanza di chiarezza circa la possibilità di attivare tali tecniche di<br />
investigazione speciali per soli fini processuali piuttosto che per soddisfare le esigenze<br />
repressive, la conseguente confusione a proposito dei margini operativi superati i quali<br />
l’agente undercover debba considerarsi punibile, porta a concludere che, con tutta<br />
probabilità, in mancanza di un’iniziativa legislativa volta ad intervenire sulla materia –<br />
in ossequio a quella particolare determinatezza che dovrebbe dominare le legislazioni<br />
speciali – anche un pur auspicabile intervento delle Sezioni unite non sarà idoneo a<br />
risolvere, in via definitiva, le divergenze ermeneutiche evidenziate.<br />
308 L’espressione è di D. MANCINI, op. cit.<br />
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