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un reato 32 . In seguito ad una più matura riflessione si è tuttavia posto un limite alla<br />
rigidità di un tale assunto: si è, difatti, ritenuto di poter giustificare l’agente provocatore<br />
quando lo stesso abbia agito in esecuzione della legge o per ordine dell’autorità, purché<br />
il processo esecutivo si arrestasse allo stadio del tentativo 33 .<br />
Sotto un ulteriore profilo, considerato come, nella gran parte dei casi, l’agente<br />
provocatore operi all’interno di associazioni criminali ovvero istighi delinquenti<br />
abituali, altra parte della dottrina ha ritenuto necessario ai fini dell’esclusione della<br />
punibilità dell’agente che la sua condotta non abbia oltrepassato il semplice<br />
coinvolgimento neutrale rispetto a quanto si realizza abitualmente 34 . L’elemento<br />
decisivo sarebbe così la mancanza di un’attività di determinazione da parte del<br />
provocatore, al quale competerebbe solo procurare una nuova opportunità di delinquere<br />
per il reo. In tale specifica ipotesi, l’impunità deriverebbe dalla mancanza del nesso<br />
causale che renderebbe l’istigatore, di converso, un autentico compartecipe nel reato.<br />
Si è poi precisato in giurisprudenza come non siano ravvisabili gli elementi<br />
essenziali per la punibilità dell’agente provocatore nel caso in cui l’unica attività posta<br />
in essere sia stata esclusivamente di accertamento. Come dire che l’agente non potrà<br />
neppure essere qualificato come provocatore qualora la sua condotta non abbia<br />
contribuito in nessun modo alla realizzazione del reato, poiché lo stesso si sia limitato a<br />
costatare una situazione già completa, o comunque autonoma, in relazione alla<br />
possibilità di giungere a concretizzazione 35 . Altra parte della dottrina ha, invece,<br />
elaborato una teoria della non punibilità del provocatore ancorato all’ipotesi del reato<br />
impossibile. Questi non risponderebbe del reato perché era assolutamente certa la<br />
mancata consumazione dell’illecito provocato in quanto, contestualmente, erano già<br />
state adottate le cautele necessarie per renderlo irrealizzabile. In una tale ipotesi<br />
verrebbe a mancare il reato o, ad ogni modo, la possibilità che si verifichi l’offesa 36 – sia<br />
32 A. DEL GIUDICE, L’agente provocatore nell’acquisto illecito di cose militari, in Scuola positiva, Milano,<br />
1917, 300.<br />
33 V. MANZINI, Trattato, cit., 322.<br />
34 E. FERRI, Principi, cit., 567; C. SALTELLI – E. ROMANO DI FALCO, Commento teorico pratico del nuovo<br />
codice penale, Torino, 1931, 575.<br />
35 Cass., 4 maggio 1900, in Riv. pen., 1900, 275; Trib. Napoli, 29 dicembre 1908, in Riv. pen., 1909, 367.<br />
36 G. PAOLI, Principi di diritto penale, Padova, 1929, III, 389, in cui si riporta l’utile esempio dell’agente<br />
sottocopertura che richiede ad un droghiere delle bevande alcoliche, nei giorni in cui non è permessa la<br />
vendita, non per berla, ma soltanto per cogliere il venditore in violazione del divieto. In questo caso il<br />
reato non si realizzerebbe poiché è impossibile che si verifichi l’elemento del danno. Quel droghiere avrà<br />
manifestato la sua predisposizione alla violazione della norma, ma non l’avrà violata. Non potrà quindi<br />
esserci punizione né per lui né per il poliziotto.<br />
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