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un reato 32 . In seguito ad una più matura riflessione si è tuttavia posto un limite alla<br />

rigidità di un tale assunto: si è, difatti, ritenuto di poter giustificare l’agente provocatore<br />

quando lo stesso abbia agito in esecuzione della legge o per ordine dell’autorità, purché<br />

il processo esecutivo si arrestasse allo stadio del tentativo 33 .<br />

Sotto un ulteriore profilo, considerato come, nella gran parte dei casi, l’agente<br />

provocatore operi all’interno di associazioni criminali ovvero istighi delinquenti<br />

abituali, altra parte della dottrina ha ritenuto necessario ai fini dell’esclusione della<br />

punibilità dell’agente che la sua condotta non abbia oltrepassato il semplice<br />

coinvolgimento neutrale rispetto a quanto si realizza abitualmente 34 . L’elemento<br />

decisivo sarebbe così la mancanza di un’attività di determinazione da parte del<br />

provocatore, al quale competerebbe solo procurare una nuova opportunità di delinquere<br />

per il reo. In tale specifica ipotesi, l’impunità deriverebbe dalla mancanza del nesso<br />

causale che renderebbe l’istigatore, di converso, un autentico compartecipe nel reato.<br />

Si è poi precisato in giurisprudenza come non siano ravvisabili gli elementi<br />

essenziali per la punibilità dell’agente provocatore nel caso in cui l’unica attività posta<br />

in essere sia stata esclusivamente di accertamento. Come dire che l’agente non potrà<br />

neppure essere qualificato come provocatore qualora la sua condotta non abbia<br />

contribuito in nessun modo alla realizzazione del reato, poiché lo stesso si sia limitato a<br />

costatare una situazione già completa, o comunque autonoma, in relazione alla<br />

possibilità di giungere a concretizzazione 35 . Altra parte della dottrina ha, invece,<br />

elaborato una teoria della non punibilità del provocatore ancorato all’ipotesi del reato<br />

impossibile. Questi non risponderebbe del reato perché era assolutamente certa la<br />

mancata consumazione dell’illecito provocato in quanto, contestualmente, erano già<br />

state adottate le cautele necessarie per renderlo irrealizzabile. In una tale ipotesi<br />

verrebbe a mancare il reato o, ad ogni modo, la possibilità che si verifichi l’offesa 36 – sia<br />

32 A. DEL GIUDICE, L’agente provocatore nell’acquisto illecito di cose militari, in Scuola positiva, Milano,<br />

1917, 300.<br />

33 V. MANZINI, Trattato, cit., 322.<br />

34 E. FERRI, Principi, cit., 567; C. SALTELLI – E. ROMANO DI FALCO, Commento teorico pratico del nuovo<br />

codice penale, Torino, 1931, 575.<br />

35 Cass., 4 maggio 1900, in Riv. pen., 1900, 275; Trib. Napoli, 29 dicembre 1908, in Riv. pen., 1909, 367.<br />

36 G. PAOLI, Principi di diritto penale, Padova, 1929, III, 389, in cui si riporta l’utile esempio dell’agente<br />

sottocopertura che richiede ad un droghiere delle bevande alcoliche, nei giorni in cui non è permessa la<br />

vendita, non per berla, ma soltanto per cogliere il venditore in violazione del divieto. In questo caso il<br />

reato non si realizzerebbe poiché è impossibile che si verifichi l’elemento del danno. Quel droghiere avrà<br />

manifestato la sua predisposizione alla violazione della norma, ma non l’avrà violata. Non potrà quindi<br />

esserci punizione né per lui né per il poliziotto.<br />

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