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misure cautelari 301 ; sia perché il sequestro è comunque atto dovuto in base al quale vale<br />

il principio del male captum bene retentum. Per contro, nella sentenza “Favalli” invece,<br />

si ritiene che “non occorre fare interpretazione analogica della eccezionale disciplina<br />

prevista nella [normativa speciale] anche per i reati diversi da quelli tassativamente<br />

contemplati”. Questo perché si tratta piuttosto di valutare la ricorrenza dei reati<br />

tassativamente elencati in relazione al momento in cui l’eccezionale attività<br />

investigativa è stata autorizzata, e non invece con riferimento all’esito<br />

dell’investigazione.<br />

In merito a questa impostazione giurisprudenziale è stato, tuttavia, sottolineato<br />

come non si possa negare l’esistenza del problema relativo agli argini di contenimento<br />

cui sottoporre questi strumenti eccezionali, nella considerazione della loro capacità di<br />

attuare una vera e propria deminutio delle regole fondamentali di uno Stato di diritto. In<br />

particolare, si è richiamata l’attenzione sulla necessità di considerare sempre<br />

inutilizzabili quelle prove che, in seguito a quel giudizio ex ante richiamato dalla corte,<br />

risultino assunte in assenza dei presupposti legali stabiliti dalle normative speciali 302 .<br />

Ancorché la sentenza “Favalli” non fosse riuscita ed elidere completamente i<br />

dubbi circa la possibile utilizzazione dei mezzi probatori, aveva fornito un canone di<br />

interpretazione dell’attività undercover valevole, mutatis mutandis, per tutte le<br />

operazioni simili. In questo quadro giurisprudenziale si inserisce, però, come detto, un<br />

nuovo orientamento dei giudice di legittimità capace di far riaffiorare un’interpretazione<br />

restrittiva circa l’utilizzabilità delle prove raccolte dagli agenti sotto copertura 303 .<br />

Occorre premettere che dal tenore della affermazioni contenute nella sentenza<br />

“Gallotti” traspare una propensione della Corte all’individuazione di caratteristiche<br />

peculiari concernenti le operazioni sotto copertura previste dall’art. 14 l. 269/1998. A tal<br />

proposito, è necessario chiarire sin da ora che in relazione all’interpretazione che si è fin<br />

dal principio accolta, la diversità terminologica di questa norma, in base alla quale<br />

invece della semplice comunicazione è richiesta una vera e propria autorizzazione<br />

all’autorità giudiziaria, non comporta, ad avviso di chi scrive, differenze sul piano<br />

operativo. Già si è detto, infatti, sia che l’autorità giudiziaria potrebbe intraprendere le<br />

301 Si veda Cass. 30 maggio 2003, n. 23894, Lucani e Cass. 12 marzo 1998, n. 3133, Cuomo, in relazione<br />

al principio applicato all’inutilizzabilità delle intercettazioni assunte in altro procedimento ex art. 270<br />

c.p.p. entrambe citate in D. MANCINI, Le attività “sotto copertura” margini di utilizzabilità delle prove e<br />

contrasti giurisprudenziali, in www.filodiritto.com, settembre 2005<br />

302 D. MANCINI, op. cit.<br />

303 Cass., 28 gennaio 2005, in Guida dir., 2005, 27, 71 con nota di A. CISTERNA, La negativa conclusione<br />

dell’iter acquisitivo cancella le residue possibilità di azione, ivi, 2005, 77.<br />

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