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misure cautelari 301 ; sia perché il sequestro è comunque atto dovuto in base al quale vale<br />
il principio del male captum bene retentum. Per contro, nella sentenza “Favalli” invece,<br />
si ritiene che “non occorre fare interpretazione analogica della eccezionale disciplina<br />
prevista nella [normativa speciale] anche per i reati diversi da quelli tassativamente<br />
contemplati”. Questo perché si tratta piuttosto di valutare la ricorrenza dei reati<br />
tassativamente elencati in relazione al momento in cui l’eccezionale attività<br />
investigativa è stata autorizzata, e non invece con riferimento all’esito<br />
dell’investigazione.<br />
In merito a questa impostazione giurisprudenziale è stato, tuttavia, sottolineato<br />
come non si possa negare l’esistenza del problema relativo agli argini di contenimento<br />
cui sottoporre questi strumenti eccezionali, nella considerazione della loro capacità di<br />
attuare una vera e propria deminutio delle regole fondamentali di uno Stato di diritto. In<br />
particolare, si è richiamata l’attenzione sulla necessità di considerare sempre<br />
inutilizzabili quelle prove che, in seguito a quel giudizio ex ante richiamato dalla corte,<br />
risultino assunte in assenza dei presupposti legali stabiliti dalle normative speciali 302 .<br />
Ancorché la sentenza “Favalli” non fosse riuscita ed elidere completamente i<br />
dubbi circa la possibile utilizzazione dei mezzi probatori, aveva fornito un canone di<br />
interpretazione dell’attività undercover valevole, mutatis mutandis, per tutte le<br />
operazioni simili. In questo quadro giurisprudenziale si inserisce, però, come detto, un<br />
nuovo orientamento dei giudice di legittimità capace di far riaffiorare un’interpretazione<br />
restrittiva circa l’utilizzabilità delle prove raccolte dagli agenti sotto copertura 303 .<br />
Occorre premettere che dal tenore della affermazioni contenute nella sentenza<br />
“Gallotti” traspare una propensione della Corte all’individuazione di caratteristiche<br />
peculiari concernenti le operazioni sotto copertura previste dall’art. 14 l. 269/1998. A tal<br />
proposito, è necessario chiarire sin da ora che in relazione all’interpretazione che si è fin<br />
dal principio accolta, la diversità terminologica di questa norma, in base alla quale<br />
invece della semplice comunicazione è richiesta una vera e propria autorizzazione<br />
all’autorità giudiziaria, non comporta, ad avviso di chi scrive, differenze sul piano<br />
operativo. Già si è detto, infatti, sia che l’autorità giudiziaria potrebbe intraprendere le<br />
301 Si veda Cass. 30 maggio 2003, n. 23894, Lucani e Cass. 12 marzo 1998, n. 3133, Cuomo, in relazione<br />
al principio applicato all’inutilizzabilità delle intercettazioni assunte in altro procedimento ex art. 270<br />
c.p.p. entrambe citate in D. MANCINI, Le attività “sotto copertura” margini di utilizzabilità delle prove e<br />
contrasti giurisprudenziali, in www.filodiritto.com, settembre 2005<br />
302 D. MANCINI, op. cit.<br />
303 Cass., 28 gennaio 2005, in Guida dir., 2005, 27, 71 con nota di A. CISTERNA, La negativa conclusione<br />
dell’iter acquisitivo cancella le residue possibilità di azione, ivi, 2005, 77.<br />
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