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valutazione 202 . Il pubblico ministero chiamato a verificare l’operatività della<br />

scriminante, infatti, sarà lo stesso che ha diretto l’operazione sotto copertura sin dal suo<br />

inizio. Così, se da un lato è corretto che al fine di poter esercitare al meglio i suoi poteri<br />

direttivi il pubblico ministero abbia potestà disciplinare nei confronti degli ufficiali che<br />

hanno partecipato all’attività undercover, dall’altro è altrettanto naturale che vi sia un<br />

controllo giurisdizionale sulla legalità dell’attività svolta.<br />

Date queste premesse, appare più coerente con il sistema processuale nel suo<br />

insieme, derivante dall’obbligo costituzionale di esercizio dell’azione penale, che la<br />

ricorrenza in concreto di detta causa di giustificazione debba essere rimessa alla<br />

valutazione del giudice, dovendosi escludere che possa procedervi unilateralmente ed<br />

insindacabilmente il pubblico ministero 203 . Questi deve, perciò, procedere all’iscrizione<br />

dell’agente sotto copertura nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. e,<br />

successivamente, presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta di<br />

archiviazione. Tale richiesta, dovrà fondarsi sul disposto dell’art. 125 disp. att. c.p.p. sul<br />

rilievo che, in presenza della causa di giustificazione speciale, gli elementi a carico<br />

dell’infiltrato non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio 204 .<br />

Pur ricordando la considerazione generale per cui, in ogni caso, si dovrebbe<br />

ottenere la condanna dell’imputato dal momento che uno dei presupposti legittimanti<br />

l’operazione sotto copertura è il fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti<br />

previsti dalle diverse normative speciali 205 , si deve trarre la conclusione che la<br />

necessaria iscrizione dell’agente undercover ne determina, in genere, l’ incompatibilità<br />

ad acquisire la veste di testimone.<br />

In conclusione, va ricordato come – qualora la situazione processuale dell’agente<br />

non si fosse conclusa con l’archiviazione – questi potrà essere sentito con il mezzo<br />

202 Per una diversa conclusione si v. M. GARAVELLI, Meccanismi processuali repressivi e interventi<br />

preventivi nella nuova disciplina relativa agli stupefacenti, in LP, 1992, n.1, 190, secondo il quale<br />

“nell’informativa al pubblico ministero – che sostituisce il vecchio ‘rapporto’ (art. 347 c.p.p.) – dovrà<br />

essere menzionato l’ufficiale di polizia giudiziaria autore del fatto; poiché quest’ultimo assume<br />

materialmente il carattere di illecito penale, ne deriva che tale soggetto assume formalmente la qualità di<br />

indagato. Per perdere tale qualità – anche al fine di essere sentito come testimone al dibattimento –<br />

occorre che egli riassuma una posizione di estraneità alla quale si può pervenire soltanto attraverso una<br />

richiesta di archiviazione nei suoi confronti avanzata dal pubblico ministero, ai sensi degli artt. 408 c.p.p.<br />

e 125 disp. att. c.p.p., non essendovi alternative oltre questa richiesta o quella di rinvio a giudizio”.<br />

203 G. AMATO, Teoria e pratica, cit., 222; L. M. MARINI, Acquisto simulato di droga e pretesa<br />

testimonianza dell’agente provocatore, in Giur. it., 1995, II, 59.<br />

204 M. PETRELLA, L’acquisto simulato di droga. Art. 97, in Le sostanze stupefacenti, a cura di G. INSOLERA,<br />

Torino, 1998, 350.<br />

205Cfr. CELOTTI, Disposizioni processuali e preprocessuali specifiche in materia di stupefacenti, in La<br />

nuova normativa sugli stupefacenti, a cura di FLORA, Milano, 1991, 32<br />

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