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polizia giudiziaria chiamato a coadiuvare l’ufficiale di polizia giudiziaria undercover,<br />
sia un privato che svolga il ruolo di confidente di polizia o collaboratore inserito<br />
nell’associazione criminale. Nella nozione di “ausiliario”, strictu sensu intesa,<br />
dovrebbero generalmente rientrare esclusivamente le persone dotate di “specifiche<br />
competenze tecniche”, chiamate a fornire un apporto di natura specialistica alla polizia<br />
giudiziaria (art. 348 co. 4 c.p.p.); tuttavia nella materia di cui trattasi la figura<br />
dell’ausiliario non può non intendersi in un significato atecnico ed estensivo – per<br />
evitare che la nozione risulti completamente priva di un significato operativo – così da<br />
farvi rientrare chiunque, estraneo alle forze di polizia, venga chiamato a coadiuvare<br />
l’ufficiale incaricato nello svolgimento dell’operazione infiltrata, senza peraltro essere<br />
direttamente coinvolto, come persona interposta, nello svolgimento delle attività<br />
previste dalle norme scriminanti 94 .<br />
2.1. Il quadro normativo.<br />
Gli artt. 97 l. 309/1990, 12-quater l. 356/92, 14 l. 269/98, 4 l. 438/01 hanno<br />
provveduto a “codificare” ed introdurre nel nostro ordinamento nuove e sempre distinte<br />
figure di agente sotto copertura in quattro settori di primaria importanza come il traffico<br />
di stupefacenti, il riciclaggio, la pedofilia ed il terrorismo; l’incremento di queste forme<br />
di criminalità hanno reso necessaria la creazione di forme di contrasto più moderne ed<br />
elastiche tanto da spingere il legislatore alla creazione di nuovi strumenti di indagine 95 .<br />
La figura tradizionale dell’agente provocatore – storicamente avversato quale<br />
esempio di condotta di un governo “demoralizzato e demoralizzatore” 96 –, ha assunto<br />
così i connotati di una nuova ed indispensabile tecnica investigativa – avente comunque<br />
caratteristiche peculiari con riferimento ad ogni fattispecie di reato – utilizzabile per la<br />
94 G. AMATO, Acquisto simulato, cit., 118 il quale sostiene inoltre che “nella nozione di ausiliario<br />
rientr[ino] tutti i privati che possono essere chiamati ad adiuvare le forze dell’ordine nell’operazione<br />
infiltrata (non solo i confidenti ed i collaboratori di giustizia, ma anche coloro che siano chiamati<br />
semplicemente a svolgere generici compiti di supporto o di collaborazione tecnica: intestatari fittizi di<br />
appartamenti o di autovetture; esperti tossicologici incaricati di svolgere subito riscontri tecnici sulle<br />
sostanze “ contrattate”, ecc.). Questi soggetti, laddove coinvolti “direttamente” nello svolgimento<br />
dell’operazione, mediante il compimento delle attività di cui all’articolo 97, comma 1, si troveranno ad<br />
agire come persone interposte e non come generici ausiliari. Nella nozione di ausiliario non rientrano,<br />
ovviamente, gli operatori di polizia che dall’esterno agiscono a sostegno dell’infiltrato, proprio per la<br />
mancanza del presupposto dell’estraneità rispetto alle forze di polizia che è connaturale alla nozione di<br />
che trattasi”.<br />
95 R. MINNA – A. S. SARDO, op. cit., 79.<br />
96 Così F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale, 8ª ed., Lucca, 1887, Vol. II,<br />
478, il quale non esitava a definire la figura dell’agente provocatore “satanica nel privato” ed “infamia<br />
esecrabile” quando utilizzata dal governo a fini politici.<br />
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