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attivare l’inchiesta mascherata, il disposto dell’art. 5 precisa quali possono essere i<br />
soggetti protagonisti dell’indagine. L’inchiesta potrà essere intrapresa sia da membri del<br />
corpo di polizia sia da persone assunte a titolo provvisorio al fine di svolgere un<br />
compito di polizia, anche se prive di formazione professionale specifica. Tale<br />
disposizione permette di risolvere le incertezze concernenti l’utilizzo di soggetti privati<br />
all’interno di attività sotto copertura, attraverso la loro assunzione temporanea per il<br />
tempo necessario all’esecuzione dell’operazione. Inoltre, si prevede espressamente la<br />
possibilità di assegnare a tali soggetti un’identità fittizia con la garanzia che la loro reale<br />
identità non sarà rivelata nemmeno nell’ambito di un procedimento giudiziario nel quale<br />
l’agente infiltrato compaia come persona informata sui fatti o come testimone, con la<br />
precisazione che, qualora lo stesso agente infiltrato avesse commesso un reato nel corso<br />
della sua attività, spetterà all’autorità giudiziaria decidere sotto quale identità si svolgerà<br />
il procedimento penale.<br />
La legge federale sull’inchiesta mascherata del 20 giugno 2003 ha poi il<br />
notevole merito di risolvere normativamente due fra i più pressanti dubbi ermeneutici<br />
sorti nell’applicazione pratica di tale istituto nei vari paesi continentali: da un lato<br />
stabilisce con precisione i rapporti fra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria, dall’altro<br />
lato detta un’apposita disciplina a seconda che l’attività undercover debba svolgersi<br />
all’interno di un procedimento penale già avviato, ovvero in presenza di un mero<br />
sospetto o il timore che possa essere compiuto un grave reato.<br />
Per quanto concerne il primo aspetto, l’art. 7 chiarisce che la designazione di un<br />
agente infiltrato debba essere sottoposta ad approvazione giudiziaria, specificando che<br />
la stessa autorità deve pronunciarsi espressamente circa la possibilità di “allestire o<br />
alterare documenti per costituire o conservare un’identità fittizia“, “fare la promessa di<br />
riservatezza” dell’identità dell’agente e designare un infiltrato non appartenente al corpo<br />
di polizia. Siffatta autorizzazione deve essere motivata e non può avere durata superiore<br />
a un anno, prima della scadenza di tale termine il comando di polizia cui appartiene<br />
l’infiltrato deve redigere un rapporto sull’attività espletata e, laddove necessario,<br />
chiedere una proroga. La norma è tanto più apprezzabile in quanto non omette di<br />
disciplinare aspetti concreti che non poche difficoltà hanno creato nella prassi operativa.<br />
L’art. 9 infatti, dopo aver ricordato che “l’agente infiltrato ha diritto alla migliore<br />
protezione possibile in caso di pericolo per la vita o l’integrità”, si occupa di<br />
disciplinare l’aspetto economico dell’operazione. L’agente infiltrato deve svolgere<br />
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