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servizio e la competenza dell’autorità che impartisce l’ordine 69 . E’ dunque possibile che<br />
il destinatario dell’ordine dia a esso esecuzione per errore sulla legittimità dello stesso o<br />
sul proprio dovere di obbedienza. In tal caso l’azione dell’agente provocatore resterebbe<br />
scriminata poiché l’errore ricadrebbe ancora su una norma amministrativa.<br />
L’ultima ipotesi è quella in cui il ruolo dell’agente provocatore è rivestito da un<br />
privato che abbia ricevuto l’ordine dalla pubblica autorità, per il quale, ove abbia<br />
ritenuto per errore di aver ricevuto un ordine legittimo, si dovrebbe applicare la<br />
scriminante di cui all’art. 51 c.p. Va, tuttavia, sottolineato quanto difficile sia per il<br />
privato incorrere in un errore di fatto, poiché gli ordini impartiti dalla pubblica autorità<br />
sarebbero vincolanti solo quando la non osservanza comporti l’applicazione di una<br />
sanzione.<br />
Prendendo come riferimento il quadro suesposto, rimangono da analizzare le<br />
cause di non punibilità che escludono, in modo obiettivo, l’illegittimità del fatto<br />
determinato dall’agente provocatore. Si tratta, in particolare, della non idoneità<br />
dell’azione per cui – secondo la dottrina sviluppatasi sotto la vigenza del codice<br />
Zanardelli – il provocatore non sarebbe punibile quando il suo intervento avesse<br />
eliminato ogni illiceità penale del fatto. Questo si sarebbe verificato in tutte quelle<br />
ipotesi in cui fosse venuto a mancare uno degli elementi costitutivi del reato o quando<br />
fosse stato preventivamente escluso che questo fosse portato a compimento, per<br />
l’inidoneità assoluta dei mezzi usati o in ragione di un ostacolo, prima disposto, tale da<br />
non consentire in alcun modo la violazione del bene protetto 70 .<br />
Con l’entrata in vigore del codice Rocco, l’attenzione si è concentrata sull’art.<br />
49 c.p. che dispone come la punibilità sia esclusa quando, per l’inidoneità dell’azione o<br />
per l’inesistenza dell’oggetto, è impossibile che l’evento dannoso o pericoloso si<br />
realizzi. Per restare fedeli al tenore letterale della norma, occorre ad ogni modo<br />
precisare che non ogni volta in cui l’evento non può verificarsi si ha reato impossibile,<br />
ma soltanto quando tale impossibilità deriva da una delle due cause previste.<br />
Ciò premesso, nell’ipotesi dell’inesistenza dell’oggetto, parte della dottrina<br />
afferma che, per aversi reato impossibile, sia richiesta una mancanza assoluta e non una<br />
semplice sottrazione temporanea 71 . Il caso dell’inidoneità dell’azione è più complesso<br />
ed ha portato ad interpretazioni anche molto divergenti fra loro. Da una parte, si è<br />
69 V. MANZINI, Trattato, cit., 259.<br />
70 G. PAOLI, Principi di diritto penale, Padova, 1926, I, 34.<br />
71 L. GALLI, La responsabilità penale, cit., 791.<br />
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