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servizio e la competenza dell’autorità che impartisce l’ordine 69 . E’ dunque possibile che<br />

il destinatario dell’ordine dia a esso esecuzione per errore sulla legittimità dello stesso o<br />

sul proprio dovere di obbedienza. In tal caso l’azione dell’agente provocatore resterebbe<br />

scriminata poiché l’errore ricadrebbe ancora su una norma amministrativa.<br />

L’ultima ipotesi è quella in cui il ruolo dell’agente provocatore è rivestito da un<br />

privato che abbia ricevuto l’ordine dalla pubblica autorità, per il quale, ove abbia<br />

ritenuto per errore di aver ricevuto un ordine legittimo, si dovrebbe applicare la<br />

scriminante di cui all’art. 51 c.p. Va, tuttavia, sottolineato quanto difficile sia per il<br />

privato incorrere in un errore di fatto, poiché gli ordini impartiti dalla pubblica autorità<br />

sarebbero vincolanti solo quando la non osservanza comporti l’applicazione di una<br />

sanzione.<br />

Prendendo come riferimento il quadro suesposto, rimangono da analizzare le<br />

cause di non punibilità che escludono, in modo obiettivo, l’illegittimità del fatto<br />

determinato dall’agente provocatore. Si tratta, in particolare, della non idoneità<br />

dell’azione per cui – secondo la dottrina sviluppatasi sotto la vigenza del codice<br />

Zanardelli – il provocatore non sarebbe punibile quando il suo intervento avesse<br />

eliminato ogni illiceità penale del fatto. Questo si sarebbe verificato in tutte quelle<br />

ipotesi in cui fosse venuto a mancare uno degli elementi costitutivi del reato o quando<br />

fosse stato preventivamente escluso che questo fosse portato a compimento, per<br />

l’inidoneità assoluta dei mezzi usati o in ragione di un ostacolo, prima disposto, tale da<br />

non consentire in alcun modo la violazione del bene protetto 70 .<br />

Con l’entrata in vigore del codice Rocco, l’attenzione si è concentrata sull’art.<br />

49 c.p. che dispone come la punibilità sia esclusa quando, per l’inidoneità dell’azione o<br />

per l’inesistenza dell’oggetto, è impossibile che l’evento dannoso o pericoloso si<br />

realizzi. Per restare fedeli al tenore letterale della norma, occorre ad ogni modo<br />

precisare che non ogni volta in cui l’evento non può verificarsi si ha reato impossibile,<br />

ma soltanto quando tale impossibilità deriva da una delle due cause previste.<br />

Ciò premesso, nell’ipotesi dell’inesistenza dell’oggetto, parte della dottrina<br />

afferma che, per aversi reato impossibile, sia richiesta una mancanza assoluta e non una<br />

semplice sottrazione temporanea 71 . Il caso dell’inidoneità dell’azione è più complesso<br />

ed ha portato ad interpretazioni anche molto divergenti fra loro. Da una parte, si è<br />

69 V. MANZINI, Trattato, cit., 259.<br />

70 G. PAOLI, Principi di diritto penale, Padova, 1926, I, 34.<br />

71 L. GALLI, La responsabilità penale, cit., 791.<br />

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