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A porre fine alla frammentarietà della disciplina è intervenuta recentemente la<br />

legge 16 marzo 2006, n. 146 che, nel ratificare la Convenzione ed i protocolli delle<br />

Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale – tenutasi a Palermo nel<br />

dicembre 2000 –, ha razionalizzato e coordinato la disciplina con la normativa<br />

previgente. L’art. 9 della legge 146/06 abrogando, in sostanza, tutte le norme speciali<br />

che disciplinavano le “operazioni mascherate”, con esclusione degli artt. 97 e 98 TULS,<br />

ha compiuto una reductio ad unum istituendo quello che è stato efficacemente definito<br />

lo “statuto delle operazioni sottocopertura” 75 .<br />

Il tema de quo - originariamente catalogato con la denominazione di agente<br />

provocatore 76 – è stato storicamente al centro di un’area di riferimenti normativi e<br />

culturali di fondamentale importanza, non soltanto nella regolamentazione del rapporto<br />

tra garanzia di libertà e autodeterminazione della persona, ma anche nella delicata<br />

relazione esistente tra esigenze di prevenzione e repressione dei reati 77 . Nella realtà<br />

odierna, benché sia rimasto immutato l’interesse per la materia, questa si prospetta<br />

decisamente trasformata da un punto di vista sociologico e soprattutto normativo.<br />

Difatti, la stessa denominazione esclusiva di agente provocatore non appare più<br />

rispondente alle nuove forme di attività investigativa introdotte sin dai primi anni<br />

novanta: così, riuscire a distinguere la figura dell’agente provocatore dall’agente<br />

infiltrato non acquisisce un valore meramente concettuale, ma si rivela fondamentale<br />

per valutare la legittimità stessa dell’indagine undercover.<br />

Per quanto attiene all’agente provocatore, la sua condotta può variare<br />

dall’istigazione al reato, rinvenibile quando nella sua attività questi stimoli una volontà<br />

psichica alla commissione del reato che già preesisteva nel reo, alla determinazione,<br />

identificabile nel momento in cui l’agente influisce direttamente sul processo di<br />

formazione della volontà del provocato, chiarendone l’intenzione criminosa. Infine,<br />

rientra fra le fattispecie catalogabili come “agente provocatore”, pur essendo ricompreso<br />

nella compartecipazione morale 78 , l’adesione materiale al reato dell’agente che, non<br />

75 Per questa definizione si veda A. CISTERNA, Attività sotto copertura, arriva lo statuto, in Guida dir.,<br />

2006, n. 17.<br />

76 Vedi cap. I par. 2.<br />

77 D. MANCINI, Le attività ”sottocopertura” margini di utilizzabilità delle prove e contrasti<br />

giurisprudenziali, in www.filodiritto.com, settembre 2005.<br />

78 Si è visto come nella dottrina italiana ottocentesca che per prima si occupò dell’agente provocatore<br />

questi venne collocato nell’ambito della compartecipazione morale nel reato di istigazione a delinquere,<br />

per tutti, F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale, 8ª ed., Lucca, 1887, Vol.<br />

II, 477; vedi cap. I par. 1.2.<br />

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