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agisce secondo la misura dei suoi poteri: il qual concetto affiora immaginosamente dalla<br />
formula ‘male captum bene retentum’” 272 .<br />
Da altra parte vi fu chi criticò radicalmente tale ricostruzione esegetica,<br />
sostenendo che “il principio del libero convincimento del giudice non è vincolato ad un<br />
sistema di prove legali [...] ma non significa principio per cui il giudice non è vincolato<br />
alla legalità nella scelta delle prove e nella loro assunzione [...]. Qualora si debba<br />
riconoscere che una prova è stata illecitamente ottenuta dall’organo di giustizia [...]<br />
questa deve considerarsi illegale: e se è illegale non può essere utilizzata” 273 .<br />
Un ulteriore profilo volto ad impedire l’ingresso nel processo delle prove illecite<br />
è stato desunto dall’art. 13 Cost., a norma del quale gli atti lesivi della libertà personale,<br />
oltre a venire revocati di diritto, restano privi di ogni effetto. Da questa espressione si è,<br />
così, tratta la conclusione che la norma configuri un vero e proprio divieto di attribuire<br />
rilevanza agli elementi di prova ottenuti con mezzi illeciti 274<br />
Negli anni immediatamente successivi, la stessa giurisprudenza costituzionale<br />
intervenne sulla questione della rilevanza delle prove illecite nel processo penale. La<br />
Corte, pur dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale – in relazione<br />
agli artt. 15 e 24 Cost. – dell’art. 226 co. 4 c.p.p. abr., in tema di intercettazioni<br />
telefoniche assunte senza previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, aveva posto in<br />
evidenza come “il principio enunciato dal comma 1 dell’art. 15 Cost. sarebbe<br />
gravemente compromesso se a carico dell’interessato potessero valere, come indizi o<br />
prove, intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa motivata<br />
autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Se ciò avvenisse, un diritto ‘riconosciuto e<br />
garantito’ come inviolabile dalla Costituzione sarebbe davvero esposto a gravissima<br />
menomazione” 275 . Partendo dal presupposto che, in casi simili, si avrebbe non solo un<br />
contrasto con la legge penale, ma anche la lesione di un bene costituzionalmente<br />
garantito 276 , la Corte costituzionale aveva enunciato un principio di carattere più<br />
generale in merito alla problematica delle prove illecite. Si era pertanto stabilito che “le<br />
272 F. CORDERO, Procedura penale, 9ª ed., Milano, 1987, 926.<br />
273 P. NUVOLONE, Le prove vietate nel processo penale nei paesi di diritto latino, in Riv. dir. proc., 1966,<br />
448 e 473; nello stesso senso vedi anche G. UBERTIS, Riflessioni sulle prove vietate, in Riv. pen., 1975,<br />
709.<br />
274 M. CAPPELLETTI, Processo e ideologie, Bologna, 1969, 112; V. VIGORITI, Prove illecite e Costituzione, in<br />
Riv. dir. proc., 1968, 71. Per una ricostruzione complessiva delle posizioni dottrinali sull’argomento cfr.<br />
C. DE MAGLIE, L’agente provocatore, Milano, 1991, 408.<br />
275 Corte Cost., 6 aprile 1973, n. 34, in Giur. Cost., 1973, 316, con nota di V. GREVI, Insegnamenti, moniti<br />
e silenzi della Corte Costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche, ivi, 1973, 324.<br />
276 Cfr. C. DE MAGLIE, L’agente provocatore, Milano, 1991, 408.<br />
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