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differimento sorga solo successivamente all’emissione dell’ordinanza applicativa della<br />

misura.<br />

Va detto, tuttavia, come il comma 1 dell’art. 98 d.p.r. 309/1990 utilizzi una<br />

terminologia inadeguata nel riferirsi ai provvedimenti di cattura e arresto, alludendo<br />

chiaramente ai mandati di cattura ed arresto che – disciplinati sotto la vigenza del<br />

codice Rocco – non esistono più con tale denominazione. Se per quanto riguarda la<br />

cattura non risulta difficile rifarsi alla nozione, rimasta invariata nel nuovo codice, che<br />

si riferisce all’atto esecutivo dell’ordinanza che dispone la custodia in carcere 152 , per<br />

quanto attiene all’arresto non vi è provvedimento dell’autorità giudiziaria compatibile<br />

con tale atto: difatti, qualora si volesse intendere con tale espressione l’istituto<br />

dell’arresto in flagranza, questo non può essere disposto dal magistrato essendo atto<br />

esclusivo della polizia giudiziaria 153 .<br />

Da questa interpretazione e dalla mancata menzione esplicita del fermo si è<br />

tratta, in dottrina, la conclusione per cui non sarebbe possibile per il pubblico ministero<br />

ritardare l’emissione del provvedimento di cui all’art. 384 c.p.p. 154 ; a ben vedere, può,<br />

l’assenza dell’istituto del fermo nell’elenco di cui al primo comma dell’art. 98 d.p.r.<br />

309/1990 non appare decisiva per determinare l’impossibilità del pubblico ministero di<br />

ritardare l’adozione di questo provvedimento precautelare. Altra parte della dottrina ha,<br />

infatti, sottolineato come il fermo di indiziato di delitto debba essere assorbito nella<br />

nozione di “cattura” 155 , sia per evitare che risulti irragionevolmente escluso dall’ambito<br />

di applicazione dell’art. 98 d.p.r. 309/1990, sia alla luce di una interpretazione evolutiva<br />

della norma che tenga conto dei successivi interventi legislativi in materia di operazioni<br />

undercover 156 .<br />

152 G. ILLUMINATI, Aspetti processuali, cit., 215.<br />

153 Ma vedi anche contra B. PETRALIA – G. SALERNO, Le operazioni sotto copertura in materia di armi e<br />

riciclaggio, in Riv. guard. fin., 2003, n. 3, 957, secondo i quali – seppur in riferimento alla normativa in<br />

materia di antiriciclaggio – la normativa riconoscerebbe, in sostanza, al pubblico ministero una facoltà di<br />

ritardare atti che sono propri della polizia giudiziaria quali il fermo di cui al secondo comma dell’art. 384<br />

e l’arresto.<br />

154 Cfr. G. ILLUMINATI, Aspetti processuali, cit., 216.<br />

155 F. PALAZZO, Consumo e traffico degli stupefacenti, Padova, 1994, 237; G. AMATO, Teoria e pratica, cit.,<br />

1999, 265; G. AMBROSINI, La riforma della legge sugli stupefacenti, cit. 130, il quale precisa come il<br />

pubblico ministero, in particolare, dove aver disposto il fermo ne possa ritardare l’esecuzione.<br />

156 Difatti, le norme successive in materia, ed in particolar e da ultimo l’art. 9 l. 146/2006 indica<br />

espressamente il “fermo di un indiziato di delitto” fra gli atti differibili con decreto motivato del pubblico<br />

ministero.<br />

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