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l’impossibilità di verificare il rispetto delle garanzie che circondano l’interrogatorio<br />

dell’imputato.<br />

La stessa Corte costituzionale ha ribadito che il divieto si riferisce solo a<br />

dichiarazioni rese “nel corso del procedimento” e non genericamente “in pendenza del<br />

procedimento” 217 , o come ha precisato la Suprema corte, la locuzione è da intendersi<br />

equivalente di “all’interno del procedimento” e non anteriormente o al di fuori del<br />

medesimo 218 . Il divieto de quo opererebbe, quindi, soltanto rispetto alle dichiarazioni<br />

ricevute da soggetti investiti di una qualifica processuale, mentre non sarebbe<br />

applicabile alle dichiarazioni rese ad altri soggetti o per ragioni estranee al<br />

procedimento 219 .<br />

Per quanto attiene al soggetto passivo del divieto, si ritiene che, mancando un<br />

indicazione nell’art. 62 la testimonianza sia vietata su un determinato tipo di<br />

dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato così da configurare<br />

un divieto oggettivo e non soggettivo: è quindi rivolto a chiunque, si tratti di soggetti<br />

investiti di una qualifica processuale oppure no, abbia percepito quelle dichiarazioni o<br />

ne sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza 220 .<br />

Poste queste premesse di carattere generale, al fine di capire l’applicabilità di tali<br />

regole alle dichiarazioni dell’indagato rese all’agente undercover è forse opportuno<br />

prendere le mosse da una particolare sentenza della Suprema corte. In questa decisione i<br />

giudici di legittimità sostennero che “in tema di reati concernenti le sostanze<br />

stupefacenti, gli agenti che svolgono attività investigative da infiltrati secondo quanto<br />

previsto dall’art. 97 del d.p.r. 9.10.1990, n. 309, non agiscono nell’ambito<br />

dell’operazione svolta, come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e<br />

certificatori connessi alla qualifica, ma come soggetti che partecipano all’azione, con la<br />

217 Corte Cost., 13 maggio 1993, n. 237, in Giur. Cost., 1993, II, 1728.<br />

218 Cass., 20 settembre 1995, in CED Cass. n. 202683; Cass, 18 luglio 1994, Bruno, cit.<br />

219 Cfr. B. TROTTA, op. cit., 3017; in dottrina F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 8ª ed., 2006, 234; A<br />

NAPPI, Guida al nuovo codice di procedura penale, 10ª ed., Milano, 2007 secondo il quale “si tratta di<br />

disposizione che va riferita più precisamente alle sole dichiarazioni rilasciate, anche spontaneamente,<br />

dalla persona sottoposta alle indagini o dall’imputato nell’ambito del procedimento, vale a dire in<br />

occasione di un qualsiasi atto del procedimento, non a quelle dichiarazioni che, pur in presenza del<br />

procedimento, siano state rilasciate al di fuori di esso”. Nello stesso senso A. SANTORU, art. 62 c.p.p., in A.<br />

GIARDA – G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale commentato, 532; R. E. KOSTORIS, Art. 62<br />

c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, M. CHIAVARIO (coord. da), vol. I, Torino, 1989,<br />

317; Contra A GIARDA, Art. 62: di passo in passo, come i gamberi, in Corriere giuridico, 1993, 1294<br />

secondo l’autore “il divieto di testimonianza di cui all’art. 62 c.p.p. è un divieto che attiene alla struttura<br />

fondamentale del diritto di difesa dell’imputato, e, se questo è vero, l’imputato ha diritto a non vedere<br />

confluire nell’alveo del procedimento penale tutto ciò che ha dichiarato in pendenza del procedimento a<br />

prescindere da una posizione funzionale vera e propria”.<br />

220 Cfr. B. TROTTA, op. cit., 3017; Corte Cost., 13 maggio 1993, n. 237, in Giur. Cost., cit., 1728.<br />

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