universita - OpenstarTs
universita - OpenstarTs
universita - OpenstarTs
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
c.p.p., ancora oggi, è necessario riferirsi esclusivamente alle norme ed ai limiti derivanti<br />
dalla legge processuale; così risultano quanto mai attuali le conclusioni cui pervenne<br />
un’autorevole dottrina in materia di perquisizione intrapresa fuori dai casi consentiti<br />
dalla legge: “in parole povere, il legislatore punisce l’autore di una perquisizione<br />
illecitamente eseguita, ma non ripudia le prove che ne rappresentano il compendio [...].<br />
Soluzione di compromesso, si dirà, ma non tanto illogica quanto potrebbe apparire; nel<br />
conflitto tra gli interessi dei privati e le esigenze del processo, il punto di equilibrio si<br />
può trovare in una reazione penalistica opportunamente dosata all’illecito del<br />
funzionario: bandire la prova è rimedio estremo, il cui costo vi è da temere che ecceda<br />
la misura dell’utile” 287 .<br />
5.2. Segue: Prove illecite e attività sottocopertura.<br />
Premessa questa breve ricostruzione del dibattito dottrinale intorno<br />
all’inutilizzabilità delle prove illecite, parrebbe intuitivo dedurre un’identica soluzione<br />
relativa all’utilizzabilità delle prove raccolte illecitamente dall’agente sotto copertura:<br />
come dire che l’agente provocatore dovrebbe sempre essere punito e, di converso, le<br />
prove raccolte dovrebbero invece essere escluse dal regime di inutilizzabilità di cui<br />
all’art. 191 c.p.p.<br />
Una deduzione così logica a prima vista va, tuttavia, posta seriamente in<br />
discussione. Si deve, infatti, considerare come “l’ipotesi consolidata secondo cui la<br />
provocazione ad un reato rappresenti un caso particolare di acquisizione illecita della<br />
prova del reato sembra essere frutto di un’illusione ottica” 288 .<br />
Esisterebbe, invece, una sensibile differenza fra le ipotesi prese in<br />
considerazione dalla dottrina tradizionale, quali il sequestro effettuato in esecuzione di<br />
una perquisizione illecita, e l’intervento illecito dell’agente undercover. Nell’ipotesi<br />
classica è possibile isolare due distinte fattispecie di reato: il primo avente ad oggetto il<br />
fatto per il quale è stata iscritta la notizia di reato, autonomamente e previamente<br />
consumato dall’indiziato, il secondo commesso in momento successivo<br />
dall’investigatore allo scopo di ottenere la prova del primo reato.<br />
Del tutto peculiare è la fattispecie in cui si inserisce l’attività sotto copertura. In<br />
tale ipotesi non è possibile identificare due distinte fattispecie delittuose: l’ufficiale di<br />
287 F. CORDERO, Prove illecite, cit., 158; per una simile ricostruzione sistematica cfr. C. DE MAGLIE,<br />
L’agente provocatore, cit., 409 e ss.<br />
288 C. DE MAGLIE, L’agente provocatore, cit., 417.<br />
105