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determinazione a commettere il reato. Vale a dire che “l’attività dell’agente infiltrato<br />
deve incidere soltanto in misura secondaria sulla determinazione a commettere un reato<br />
concreto” (art. 10 c. 2). E’ poi precisato quali conseguenze vadano ricondotte<br />
all’eventuale attività dell’infiltrato che oltrepassi i suddetti limiti: l’ordinamento<br />
svizzero non si pone il problema nell’ottica della punizione dell’agente che abbia<br />
compiuto un illecito, ma si preoccupa di verificare se la sua attività deviante permetta<br />
ancora la punibilità del provocato. “Se l’agente infiltrato oltrepassa i limiti del<br />
comportamento ammissibile, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella<br />
commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione” (art.<br />
10 c. 4). Si tratta, indubbiamente, di una scelta legislativa perfettamente conforme ai<br />
dettati della Corte europea dei diritti dell’uomo 330 in tema di equo processo, per cui<br />
l’operazione sotto copertura non deve costituire l’unica occasione di delinquere per un<br />
soggetto che – qualora anche avesse una latente tendenza al crimine – in assenza<br />
dell’occasione creata dalla polizia giudiziaria non avrebbe certamente commesso quello<br />
specifico reato ovvero reati della stessa indole.<br />
Come detto, la legge federale sull’inchiesta mascherata del 20 giugno 2003, con<br />
una felice scelta normativa, distingue nettamente attività sotto copertura “preventiva” da<br />
azioni undercover finalizzate alla repressione dei reati. L’art. 12 precisa quale debba<br />
essere l’utilizzazione degli elementi emersi nel corso di un’inchiesta svoltasi al di fuori<br />
di un procedimento penale. Qualora il rapporto dell’agente infiltrato contenga<br />
accertamenti relativi a un crimine o a un delitto, il comando di polizia denuncia il caso<br />
all’autorità giudiziaria competente per il perseguimento penale. Allo scopo di evitare<br />
che l’inizio di un procedimento ufficiale possa compromettere l’indagine sotto<br />
copertura, “la denuncia può essere accompagnata dalla richiesta di rinunciare<br />
momentaneamente a qualsiasi operazione d’inchiesta riconoscibile come tale” (art. 12 c.<br />
1), “se gli accertamenti sono indispensabili per l’assunzione delle prove, un rapporto di<br />
polizia ufficiale è integrato negli atti procedurali” (art. 12 c. 3). L’art. 13 chiarisce, di<br />
converso, in quali casi il comando di polizia debba porre fine all’intervento, e vengono<br />
nel dettaglio enunciate tre ipotesi in cui, per diverse ragioni, non è più utile o<br />
conveniente protrarre l’inchiesta mascherata. Oltre al caso in cui non appare<br />
ipotizzabile, entro un termine ragionevole, l’intervento nell’ambito di un procedimento<br />
penale, l’indagine undercover va interrotta senza ritardo qualora “i rischi o il dispendio<br />
330 Vedi retro Cap. IV, par. 4.<br />
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