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non appare casuale. La ratio sottesa all’obbligo di previa autorizzazione consiste<br />

proprio nella necessità di un controllo giurisdizionale dei presupposti oggettivi di<br />

legittimità, oltre che in merito alla specifica competenza tecnico professionale<br />

dell’ufficiale di polizia chiamato materialmente ad eseguire l’operazione 146 .<br />

Invero, trattandosi di reati concernenti la sfera sessuale dei minori, l’attività<br />

d’indagine impone particolari cautele, sia per la tutela dei soggetti passivi del reato e dei<br />

presunti autori, sia nella scelta dei soggetti che potrebbero trovarsi a compiere<br />

simulatamene la condotta incriminata 147 . Vista in questa prospettiva l’attenzione del<br />

legislatore non appare eccessiva, considerato peraltro che – tenuta presente<br />

l’interpretazione che si è voluta dare dell’obbligo di “comunicazione” al p.m. così come<br />

previsto nello “statuto delle operazioni sotto copertura” – la disciplina non sembra poi<br />

discostarsi eccessivamente dalla normativa generale, poiché l’assunzione di un ruolo<br />

direttivo da parte del pubblico ministero sarà semplicemente anticipata nel tempo.<br />

Inoltre, esiste un’altra particolarità contenuta nel primo comma dell’art. 14 l.<br />

269/1998, costituita dalla mancata riproposizione dell’inciso “fermo quanto disposto<br />

dall’art. 51 c.p.”. In realtà quest’assenza non sembra comportare alcuna apprezzabile<br />

differenza applicativa, salvo che l’intenzione del legislatore fosse rivolta a vietare, al di<br />

fuori dei casi previsti dalla presente legge, qualsiasi tipo di azione undercover per i reati<br />

di pornografia e prostituzione minorile, fosse anche di un agente infiltrato che compia<br />

un’attività di “mera osservazione e controllo” 148 .<br />

Nel concludere questo breve excursus delle caratteristiche peculiari dell’art. 14 l.<br />

269/98, occorre precisare come, gli operatori di polizia giudiziaria impegnati in indagini<br />

146 Vedi C. DI BUGNO, L’art. 14 l. 269/98, in LP, 1998, 148 nota n. 64, in cui l’autore osserva come la<br />

disposizione assegni questa azione coperta – fra l’altro gestita lungo i delicati meccanismi di internet e<br />

simili – “ad un organo, appositamente istituito, del ministero per l’interno circa la sicurezza e la regolarità<br />

dei servizi di telecomunicazione” pur non avendo, né il ministero, né i suoi organi centrali o periferici<br />

compiti o mansioni di polizia giudiziaria. Per cui l’autorizzazione, istituendo una competenza<br />

investigativa di carattere generale in capo a soggetti prima esclusi, lascia in capo all’autorità giudiziaria il<br />

compito di respingere le eventuali richieste dell’organo in questione. La conclusione cui perviene<br />

l’autore, tuttavia, non è esente da critiche. Innanzitutto, va precisato che questi organismi sono chiamati a<br />

svolgere attività simulata solo in ordine ai compiti che sarebbero di competenza della polizia delle<br />

telecomunicazioni, ed inoltre, non pare sussistere in questo caso alcun intervento di carattere<br />

autorizzativo da parte del p.m., il quale, anzi si attiverà, qualora lo ritenga necessario, per inoltrare una<br />

richiesta motivata, a pena di nullità, al ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di<br />

telecomunicazione.<br />

147 Si pensi ad un agente (ufficiale di polizia o persona interposta) che si trovi a svolgere attività simulata<br />

per rinvenire prove nei confronti di un tour operator dedito all’organizzazione di iniziative turistiche per<br />

lo sfruttamento della prostituzione minorile, all’evidenza risulterà quanto mai opportuna da parte del p.m.<br />

una valutazione circa l’assoluta necessità ai fini probatori dell’operazione, così come una verifica sulle<br />

specifiche competenze del soggetto cui affidare l’incarico.<br />

148 Sull’ampiezza della scriminante generale dell’adempimento di un dovere prevista dall’art. 51 c.p. vedi<br />

cap. I, par. 2.<br />

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