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presenti, non è più, di fatto, considerato requisito imprescindibile per riconoscere un<br />

agente provocatore 54 . Con il venire meno dei classici elementi costitutivi, tra i quali<br />

anche la stessa finalità di provocazione al reato, inizia a vacillare pure la propensione a<br />

individuare una nozione unitaria dell’agente provocatore 55 .<br />

Ad accentuare questa evoluzione contribuisce indubbiamente l’affacciarsi di una<br />

nuova figura che si potrebbe definire parallela a quella del provocatore: l’infiltrato.<br />

Questi è inizialmente definito come quel soggetto che, per fronteggiare i fenomeni<br />

criminali organizzati, vi penetra al fine di svelarne la struttura e distruggerla<br />

dall’interno 56 . La caratteristica che peculiarmente tratteggia questa figura è proprio la<br />

mancanza di una necessità di provocazione al reato, poiché l’agente s’inserisce in un<br />

tessuto criminale in cui i delitti sono già stati pianificati e si compirebbero a prescindere<br />

dalla sua presenza. In questo periodo possono, così, delinearsi tre diverse tipologie<br />

riconducibili sotto la risalente definizione di agente provocatore. Innanzitutto, per<br />

frequenza e rilevanza, riveste ancora un ruolo centrale il fictus emptor, anche se si<br />

assiste ora alla tendenza a far ricoprire questo ruolo esclusivamente ad agenti di<br />

polizia 57 ; anzi la figura de qua acquisisce un’importanza decisiva poiché il suo impiego<br />

prevalente non è più rivolto a reprimere le ipotesi di vendita vietate dal diritto bellico,<br />

bensì diviene fondamentale strumento di contrasto al traffico di stupefacenti 58 .<br />

In secondo luogo, continua ad operare nei delitti di relazione la cosiddetta “finta<br />

vittima", che nonostante possa essere inquadrata come soggetto a sé stante, viene spesso<br />

sovrapposta all’acquirente simulato. Nella maggior parte dei casi si tratta di un agente di<br />

polizia che finge di farsi truffare aderendo alle proposte del soggetto attivo e che<br />

manifesta la propria identità solo in un momento successivo al fine di trarre in arresto il<br />

reo 59 . In ultima analisi, trova sistemazione fra i sottotipi di agente provocatore il<br />

“partecipe necessario” in materia di reati associativi. Proprio dall’analisi di questi reati<br />

trae origine un dibattito sul tenore letterale dell’art. 416 c.p. – il quale prevede che ad<br />

associarsi debbano essere almeno tre individui affinché possa manifestarsi la fattispecie<br />

54 A CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, Padova, 1986, 125.<br />

55 V. MANZINI, Trattato, cit., 322.<br />

56 A PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, Milano, 1987, 578.<br />

57 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 1982, 491, G. FIANDACA, E. MUSCO,<br />

Diritto penale. Parte generale, Bologna, 1989, 373, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale,<br />

Padova, 1988, 420.<br />

58 Come si vedrà anche nei successivi capitoli, questa resterà comunque il maggior campo di applicazione<br />

delle operazioni sottocopertura, almeno Italia; quello in cui indubbiamente i sacrifici, anche economici,<br />

che comporta la predisposizione di questo strumento hanno dato i più rilevanti risultati investigativi.<br />

59 G. NEPPI MODONA, Il reato impossibile, Milano, 1965, 245.<br />

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