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In questo periodo, per contrastare fenomeni criminali molto diffusi quali la<br />
compravendita vietata di preziosi, il traffico d’armi e, successivamente, lo spaccio di<br />
stupefacenti, le autorità fanno largo ricorso alla figura del fictus emptor, e alla<br />
cosiddetta finta vittima nei delitti di relazione, dividendo la dottrina circa l’opportunità<br />
di inquadrare queste figure nella nozione di agente provocatore 40 .<br />
Anche sotto il profilo sanzionatorio si registrano importanti novità. Difatti,<br />
secondo alcuni, nei delitti di relazione la parte attiva deve necessariamente rispondere<br />
del reato, seppur nella forma tentata, anche se la vittima, fingendo di farsi costringere,<br />
era stata tale solo in apparenza. E’ evidente quindi come in questo periodo l’attenzione è<br />
tutta rivolta alla punibilità del provocato, nel tentativo di superare lo schema del reato<br />
impossibile 41 . A questa ricostruzione si conforma la giurisprudenza ritenendo che<br />
“l’idoneità di quegli atti non va, invero, giudicata dalle conseguenze che sortirono, ma<br />
deve riportarsi al contenuto intrinseco di essi e alla potenzialità astratta di produzione<br />
dell’evento vagheggiato […]. Non ai mezzi allestiti dalla vittima per difendersi, bensì<br />
all’azione svolta dal colpevole, obiettivamente considerata, occorre riferirsi per decidere<br />
la sua idoneità. Reato impossibile si ha quante volte l’azione sia inidonea, quante volte<br />
cioè si muova all’attacco con mezzi assolutamente inadatti a produrre l’evento” 42 .<br />
Anche per ciò che attiene all’ipotesi dei reati-contratto, l’attenzione è incentrata<br />
prevalentemente sul trattamento giuridico del provocato, l’agente provocatore è invece<br />
considerato come un fattore occasionale di concretizzazione del crimine, relegato in<br />
ogni caso sullo sfondo del fatto tipico 43 . Proprio in seno a queste ipotesi delittuose si<br />
sviluppò un orientamento giurisprudenziale che considerava il reato concluso con il<br />
fictus emptor a tutti gli effetti consumato. Si stabilì, infatti, che laddove un soggetto<br />
pattuisca il trasferimento di proprietà di un oggetto determinando anche il prezzo<br />
corrispondente, il fatto represso dal legislatore come illecito può considerarsi<br />
perfezionato 44 . L’elemento materiale e quello psicologico sarebbero entrambi presenti,<br />
mentre lo stato d’animo del compratore sarebbe del tutto irrilevante oltre che estraneo<br />
40 Per una ricostruzione che esula dalla definizione di agente provocatore ma che la circoscrive ai reati<br />
considerati si veda G. BATTAGLINI, Osservazioni sul commercio di monete auree, in Giust. pen., 1948, II,<br />
273; favorevole all’idea che falso acquirente e falsa vittima siano parte integrante della più ampia nozione<br />
di agente provocatore F. CARNELUTTI, Forma del delitto di alienazione di oggetti preziosi, in Foro it.,<br />
1942, II, 61.<br />
41 L. SCARANO, Il tentativo, Napoli, 1952, 215.<br />
42 Trib. Napoli, 25 marzo 1939, in Ann. dir. proc. pen., Torino, 1940, 235.<br />
43 C. DE MAGLIE, L’agente provocatore, cit., 220.<br />
44 Cass., 5 aprile 1949, in Giust. pen., 1949, II, 602; Trib. Torino, 18 dicembre 1941, in Foro it., 1942, II,<br />
62.<br />
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