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della vittima, mossi, comprensibilmente, dal coinvolgimento umano ed affettivo nella<br />

vicenda, l’art. 7 del decreto prevede che il pubblico ministero, pur se adottato il<br />

sequestro dei beni, possa tuttavia autorizzare la disposizione degli stessi e del denaro già<br />

sottoposti a vincolo per eseguire operazioni controllate di pagamento del riscatto allo<br />

scopo di pervenire all’individuazione ed alla cattura dei sequestratori […]. La<br />

disposizione di cui sopra risponde alla finalità ispiratrice del provvedimento di<br />

convogliare ogni iniziativa volta alla liberazione dell’ostaggio o ad assicurare alla<br />

giustizia gli autori del delitto, nell’alveo della strategia investigativa decisa dall’autorità<br />

giudiziaria procedente” 183 .<br />

Attraverso, quindi, una ricostruzione eziologica l’espressione “operazione<br />

controllata di pagamento del riscatto” dovrebbe essere intesa nel senso di rappresentare<br />

quell’operazione complessa, preventivamente determinata dall’autorità giudiziaria,<br />

tramite la quale si svolge un pagamento “simulato” del riscatto richiesto dai rapitori.<br />

Così, pur dovendosi sottolineare come la normativa in esame va a costituire<br />

quell’insieme di leggi che autorizzano nel nostro ordinamento lo svolgimento di<br />

indagini eccezionali – genericamente definite “operazioni sotto copertura” –, occorre<br />

precisare che essa presenta alcuni aspetti del tutto peculiari rispetto alle altre<br />

disposizioni simili disciplinate nel nostro ordinamento. E’ previsto, infatti, che<br />

l’operazione controllata di pagamento del riscatto sia autorizzata dal giudice per le<br />

indagini preliminari con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero 184 . La<br />

norma nell’imporre a quest’ultimo l’indicazione delle modalità con cui intende<br />

procedere, sembra introdurre quella duplicazione di decreti – uno di carattere<br />

autorizzatorio l’altro volto a regolamentare l’operazione – imposto dal legislatore in<br />

materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Pur mancando, pertanto,<br />

l’indicazione dell’atto con cui il pubblico ministero presenta la richiesta, l’obbligo di<br />

motivazione in ordine alle modalità di esecuzione dell’operazione, fa propendere verso<br />

un atto tipico quale il decreto motivato.<br />

Si tratta dell’unica norma in materia che impone una garanzia giurisdizionale<br />

rafforzata, probabilmente dovuta alla necessità di proteggere, in questa fattispecie, non<br />

solo l’incolumità degli agenti di polizia giudiziaria impegnati nell’operazione, ma anche<br />

183 Rel. d.d.l. 5375, in Doc. giust., 1991, 3, 334.<br />

184 Si tratterà naturalmente, considerata la fattispecie delittuosa, del pubblico ministero della direzione<br />

distrettuale antimafia, così come il giudice per le indagini preliminari, a norma dell’art. 326 comma 1-bis,<br />

sarà un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello nel cui ambito ha sede il<br />

giudice competente.<br />

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