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Una soluzione ulteriore – che, tuttavia, si dovrebbe affiancare e non sostituire a<br />
quella appena prospettata – concerne la possibilità di sentire gli agenti undercover col<br />
mezzo della videoconferenza. A norma dell’art. 147-bis disp. att. c.p.p., salvo che il<br />
giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza in aula della persona da esaminare,<br />
possono essere sentiti per mezzo del reciproco collegamento audiovisivo i coimputati ex<br />
art. 210 c.p.p., quando si proceda per i reati di cui agli art. 51 co. 3-bis e 407 co. 2 lett.<br />
a) n. 4 c.p.p.<br />
La prima problematica attiene quindi alla circostanza che non tutte le operazioni<br />
sotto copertura sono disposte per la repressione delle fattispecie di reato indicate nella<br />
norma. In realtà, se si considera che l’art. 51 co. 3-bis c.p.p. si riferisce a tutti i delitti<br />
relativi alla tratta di persone e riduzione in schiavitù, ai delitti di criminalità organizzata<br />
di stampo mafioso, al sequestro di persona a scopo di estorsione e al traffico di<br />
stupefacenti, e che l’art. 407 co. 2 lett. a) n. 4 richiama i delitti di associazione<br />
terroristica ed eversione dell’ordinamento costituzionale, nella previsione di cui all’art.<br />
147-bis vi rientrano la gran parte dei reati per cui è possibili attivare operazioni<br />
undercover. Per le ipotesi di reato che rimangono escluse da tale previsione, ad ogni<br />
modo si può fare ricorso al disposto dell’ultimo comma dell’art. 147-bis disp. att. c.p.p.<br />
che, con una disposizione residuale, prevede la possibilità di ricorrere alla<br />
videoconferenza a richiesta di parte, quando venga disposta la nuova assunzione di un<br />
soggetto o vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione dello stesso.<br />
Considerata la possibilità di poter effettivamente utilizzare lo strumento<br />
audiovisivo per l’agente sotto copertura, resta fermo che, in mancanza di una norma ad<br />
hoc, questi dovrà comunque declinare le proprie reali generalità, senza che la<br />
videoconferenza possa risolvere i rischi di ritorsione, né faccia salva la copertura per<br />
ulteriori indagini. Si rende così necessario un intervento legislativo che, pur senza<br />
introdurre un nuovo istituto, autorizzi l’agente a mantenere le proprie generalità di<br />
copertura ed estenda, al contempo, il disposto della lettera b) co. 3 art. 147-bis c.p.p. ai<br />
soggetti che abbiano agito come infiltrati all’interno di operazioni anticrimine. Questa<br />
norma prevede la possibilità che “quando nei confronti della persona sottoposta ad<br />
esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità” il presidente del<br />
collegio dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.<br />
Così, un estensione di questa previsione, unita alla possibilità di utilizzare<br />
l’identità fittizia per tutto il corso del procedimento, sembra essere la migliore soluzione<br />
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