28.05.2013 Views

universita - OpenstarTs

universita - OpenstarTs

universita - OpenstarTs

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Una soluzione ulteriore – che, tuttavia, si dovrebbe affiancare e non sostituire a<br />

quella appena prospettata – concerne la possibilità di sentire gli agenti undercover col<br />

mezzo della videoconferenza. A norma dell’art. 147-bis disp. att. c.p.p., salvo che il<br />

giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza in aula della persona da esaminare,<br />

possono essere sentiti per mezzo del reciproco collegamento audiovisivo i coimputati ex<br />

art. 210 c.p.p., quando si proceda per i reati di cui agli art. 51 co. 3-bis e 407 co. 2 lett.<br />

a) n. 4 c.p.p.<br />

La prima problematica attiene quindi alla circostanza che non tutte le operazioni<br />

sotto copertura sono disposte per la repressione delle fattispecie di reato indicate nella<br />

norma. In realtà, se si considera che l’art. 51 co. 3-bis c.p.p. si riferisce a tutti i delitti<br />

relativi alla tratta di persone e riduzione in schiavitù, ai delitti di criminalità organizzata<br />

di stampo mafioso, al sequestro di persona a scopo di estorsione e al traffico di<br />

stupefacenti, e che l’art. 407 co. 2 lett. a) n. 4 richiama i delitti di associazione<br />

terroristica ed eversione dell’ordinamento costituzionale, nella previsione di cui all’art.<br />

147-bis vi rientrano la gran parte dei reati per cui è possibili attivare operazioni<br />

undercover. Per le ipotesi di reato che rimangono escluse da tale previsione, ad ogni<br />

modo si può fare ricorso al disposto dell’ultimo comma dell’art. 147-bis disp. att. c.p.p.<br />

che, con una disposizione residuale, prevede la possibilità di ricorrere alla<br />

videoconferenza a richiesta di parte, quando venga disposta la nuova assunzione di un<br />

soggetto o vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione dello stesso.<br />

Considerata la possibilità di poter effettivamente utilizzare lo strumento<br />

audiovisivo per l’agente sotto copertura, resta fermo che, in mancanza di una norma ad<br />

hoc, questi dovrà comunque declinare le proprie reali generalità, senza che la<br />

videoconferenza possa risolvere i rischi di ritorsione, né faccia salva la copertura per<br />

ulteriori indagini. Si rende così necessario un intervento legislativo che, pur senza<br />

introdurre un nuovo istituto, autorizzi l’agente a mantenere le proprie generalità di<br />

copertura ed estenda, al contempo, il disposto della lettera b) co. 3 art. 147-bis c.p.p. ai<br />

soggetti che abbiano agito come infiltrati all’interno di operazioni anticrimine. Questa<br />

norma prevede la possibilità che “quando nei confronti della persona sottoposta ad<br />

esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità” il presidente del<br />

collegio dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.<br />

Così, un estensione di questa previsione, unita alla possibilità di utilizzare<br />

l’identità fittizia per tutto il corso del procedimento, sembra essere la migliore soluzione<br />

80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!