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unanime ed è particolare notare come, in attesa di decisioni giurisprudenziali in<br />

proposito, poste le evidenti similitudine con il percorso dogmatico italiano, essa rivolga<br />

uno sguardo al nostro paese ed alle elaborazioni in merito alla prova illecita e<br />

illegittima, oltreché, in via comparativa, con il sistema nordamericano.<br />

1.3 Una legislazione all’avanguardia: l’ordinamento Svizzero.<br />

La Svizzera è senza dubbio fra i paesi che sono approdati ad una legislazione<br />

che può essere considerata la vera e propria sintesi delle istanze di prassi e dottrina,<br />

perlomeno così come si sono sviluppate nel nostro paese. Nello Stato elvetico si è<br />

raggiunto un invidiabile livello di determinatezza legislativa, non solo per l’esistenza di<br />

una normativa specifica sulla materia, ma per le caratteristiche proprie di questa<br />

regolamentazione che ne fanno un modello di cui sarebbe auspicabile l’emulazione.<br />

Il primo riferimento legislativo è contenuto nella legge Betàubugsmittelgesetz<br />

del 3 ottobre 1951, novellata dall’art. 23 della legge 20 marzo 1975, che disciplina, con<br />

modalità non dissimili dall’ordinamento italiano, l’attività del funzionario di polizia, il<br />

quale assuma le vesti di autore di un reato in materia di stupefacenti. La norma prevede<br />

una scriminante speciale per l’agente che “a scopo investigativo accetta in prima<br />

persona o attraverso altri un’offerta di stupefacenti ovvero riceve personalmente o<br />

attraverso un'altra persona delle sostanze stupefacenti”.<br />

Successivamente, in seguito alla presentazione del messaggio del Consiglio<br />

federale del 1° luglio 1998, è stata emanata la legge federale sull’inchiesta mascherata<br />

del 20 giugno 2003. La legge de qua all’art. 1 chiarisce, innanzitutto, lo scopo<br />

dell’inchiesta mascherata, rivolta “ad infiltrare gli ambienti criminali con membri della<br />

polizia non riconoscibili come tali (agenti infiltrati) e a contribuire in tal modo al<br />

chiarimento di reati particolarmente gravi”.<br />

L’art. 3 enuncia poi due princìpi generali governanti la disciplina che si<br />

caricano, inoltre, di un immediato valore pragmatico. Si prevede, da un lato, che<br />

“l’integrità e l’identità dell’agente infiltrato sono protette”, dall’altro che la forma e<br />

l’entità dei mezzi utilizzati a tal fine devono permettere di stabilire i fatti, preservando<br />

però, al contempo, il diritto delle persone interessate a un processo equo, e in particolare<br />

il diritto a una difesa efficace.<br />

A tal fine sono predisposte una serie di prescrizioni a garanzia della legittimità<br />

dell’attività undercover. Posto all’art. 4 l’elenco dei gravi reati per i quali è possibile<br />

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