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unanime ed è particolare notare come, in attesa di decisioni giurisprudenziali in<br />
proposito, poste le evidenti similitudine con il percorso dogmatico italiano, essa rivolga<br />
uno sguardo al nostro paese ed alle elaborazioni in merito alla prova illecita e<br />
illegittima, oltreché, in via comparativa, con il sistema nordamericano.<br />
1.3 Una legislazione all’avanguardia: l’ordinamento Svizzero.<br />
La Svizzera è senza dubbio fra i paesi che sono approdati ad una legislazione<br />
che può essere considerata la vera e propria sintesi delle istanze di prassi e dottrina,<br />
perlomeno così come si sono sviluppate nel nostro paese. Nello Stato elvetico si è<br />
raggiunto un invidiabile livello di determinatezza legislativa, non solo per l’esistenza di<br />
una normativa specifica sulla materia, ma per le caratteristiche proprie di questa<br />
regolamentazione che ne fanno un modello di cui sarebbe auspicabile l’emulazione.<br />
Il primo riferimento legislativo è contenuto nella legge Betàubugsmittelgesetz<br />
del 3 ottobre 1951, novellata dall’art. 23 della legge 20 marzo 1975, che disciplina, con<br />
modalità non dissimili dall’ordinamento italiano, l’attività del funzionario di polizia, il<br />
quale assuma le vesti di autore di un reato in materia di stupefacenti. La norma prevede<br />
una scriminante speciale per l’agente che “a scopo investigativo accetta in prima<br />
persona o attraverso altri un’offerta di stupefacenti ovvero riceve personalmente o<br />
attraverso un'altra persona delle sostanze stupefacenti”.<br />
Successivamente, in seguito alla presentazione del messaggio del Consiglio<br />
federale del 1° luglio 1998, è stata emanata la legge federale sull’inchiesta mascherata<br />
del 20 giugno 2003. La legge de qua all’art. 1 chiarisce, innanzitutto, lo scopo<br />
dell’inchiesta mascherata, rivolta “ad infiltrare gli ambienti criminali con membri della<br />
polizia non riconoscibili come tali (agenti infiltrati) e a contribuire in tal modo al<br />
chiarimento di reati particolarmente gravi”.<br />
L’art. 3 enuncia poi due princìpi generali governanti la disciplina che si<br />
caricano, inoltre, di un immediato valore pragmatico. Si prevede, da un lato, che<br />
“l’integrità e l’identità dell’agente infiltrato sono protette”, dall’altro che la forma e<br />
l’entità dei mezzi utilizzati a tal fine devono permettere di stabilire i fatti, preservando<br />
però, al contempo, il diritto delle persone interessate a un processo equo, e in particolare<br />
il diritto a una difesa efficace.<br />
A tal fine sono predisposte una serie di prescrizioni a garanzia della legittimità<br />
dell’attività undercover. Posto all’art. 4 l’elenco dei gravi reati per i quali è possibile<br />
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