28.05.2013 Views

universita - OpenstarTs

universita - OpenstarTs

universita - OpenstarTs

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

“dell’esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata<br />

comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all’autorità giudiziaria ,<br />

indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia<br />

giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il nominativo delle eventuali interposte<br />

persone impiegate”.<br />

2.3. Le altre operazioni sotto copertura.<br />

Successivamente all’introduzione della prima figura di agente undercover nelle<br />

materie relative alla repressione del traffico di stupefacenti, si è avuta una estensione<br />

avente ad oggetto altri settori criminali, che, sulla spinta emotiva ed emergenziale, è<br />

sfociata nell’introduzione di diverse previsioni normative.<br />

Con l’art. 7 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 conv. nella l. 15 marzo 1991, n. 82, è<br />

stata introdotta la possibilità di compiere operazioni controllate di pagamento del<br />

riscatto, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori in ordine al<br />

delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ovvero per la individuazione o<br />

cattura dei responsabili di tale delitto: il pubblico ministero potrà così richiedere al<br />

giudice l’autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilità al fine, appunto,<br />

dell’esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto. Agli stessi fini il<br />

pubblico ministero può, con proprio decreto motivato, ritardare l’esecuzione, o disporre<br />

che venga ritardata sia l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura<br />

cautelare, sia dell’arresto o del fermo dell’indiziato del delitto o dei provvedimenti di<br />

sequestro 110 .<br />

In seguito, con il d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito nella legge 18<br />

febbraio 1992, n. 172, all’art. 10, è stata prevista la possibilità di ritardare con decreto<br />

motivato l’esecuzioni di analoghi provvedimenti qualora sia necessario per acquisire<br />

rilevanti elementi probatori in ordine ai delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed<br />

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ovvero per la individuazione o<br />

cattura dei responsabili di tali delitti, ai quali poi, con l’art. 8 della legge n. 238/2003<br />

sono stati aggiunti quelli di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù,<br />

prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico,<br />

iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di<br />

persone, acquisto o alienazione di schiavi (artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-<br />

110 Vedi per le caratteristiche peculiari dell’attività consentita nelle indagini per i sequestri di persona a<br />

scopo di estorsione cap. III, par. 4.<br />

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!