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contrario essere punito 48 . Altri sostengono, invece, come in relazione all’elemento<br />

soggettivo la volontà del provocatore non sarebbe effettivamente contraria alla<br />

produzione dell’offesa, perché l’intenzione autentica sarebbe quella di punire il<br />

provocato e, nel caso in cui si fosse prodotto un danno, ottenere la riparazione dello<br />

stesso. Non potrebbe escludersi, quindi, il dolo che si riferisce al compimento del<br />

delitto, ma lo stesso potrebbe tuttavia essere attenuato ex art. 62 c.p. 49 .<br />

1.4. Segue: l’evoluzione della normativa<br />

Giunti alla metà del ventesimo secolo, la giurisprudenza continua a occuparsi<br />

della figura dell’agente provocatore considerato prevalentemente come acquirente<br />

simulato. L’attenzione si concentra sul provocato la cui condotta, per quanto<br />

condizionata dall’istigatore, è costantemente ritenuta fonte di piena responsabilità:<br />

accertata l’inequivocabile volontà di delinquere e l’idoneità degli atti di disposizione del<br />

bene la cui vendita è vietata, l’illecito è considerato consumato 50 . Come detto, lo stesso<br />

non andrebbe, quindi, considerato esente da responsabilità, giacché l’intervento<br />

dell’agente non sarebbe idoneo a escludere il verificarsi del fatto di reato, poiché<br />

completo del suo elemento materiale e psicologico 51 .<br />

In quest’orientamento giurisprudenziale emergono, tuttavia, delle importanti<br />

distinzioni frutto di una certa riluttanza dei giudici a sanzionare nello stesso modo chi<br />

abbia reiterato un reato e un soggetto incensurato che, invece, abbia violato la legge<br />

sotto l’influenza psicologica decisiva di un agente provocatore 52 . Per queste ragioni, nei<br />

giudizi contro questi ultimi, si cercano degli appigli normativi che consentano una<br />

qualche attenuazione delle conseguenze sanzionatorie dell’illecito 53 . E’ in questo<br />

momento che – secondo la ricostruzione fatta da alcuni autori – si assiste alla<br />

“polverizzazione” della nozione di agente provocatore, seguito all’abbandono da parte<br />

di dottrina e giurisprudenza maggioritaria della prospettiva di una collocazione del<br />

fenomeno nell’ambito della compartecipazione nel reato. Quest’ultimo carattere, che<br />

per lungo tempo aveva rappresentato un nucleo comune fra le pur numerose definizioni<br />

48 G. GUARNERI, Diritto penale e influenze civilistiche, Milano, 1947, 285.<br />

49 L. GALLI, La responsabilità penale, cit., 784.<br />

50 Cass., 11 aprile 1957, in Giust. pen., 1957, II, 522; Cass., 21 novembre 1959, in Riv it. dir. proc. pen.,<br />

1961, 1085.<br />

51 Cass., 18 febbraio 1958, in Foro pen., 1958, 325.<br />

52 Corte app. Roma, 22 dicembre 1955, in Giust. pen., 1957, II, 70.<br />

53 In dottrina A. MALINVERNI, Circostanze del reato, in Enc. dir., Milano, 1958, VII, 91; C. DE MAGLIE,<br />

L’agente provocatore, cit., 238.<br />

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