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aventi ad oggetto reati di pedopornografia, non siano tuttavia tenuti al rispetto della<br />
legge de qua, trovandosi nella possibilità di seguire il “procedimento investigativo”<br />
indicato nell’art. 9 l. 146/06 che – essendo applicabile ai medesimi reati – risulta dotato<br />
di maggiore elasticità operativa.<br />
2.1. L’art. 98 d.p.r. 309/1990<br />
Le norme tese a disciplinare, con caratteristiche peculiari, il ritardo o l’omissione<br />
dei provvedimenti imposti dalla legge risultano di fondamentale importanza, sia al fine<br />
di ottenere un apprezzabile risultato investigativo nel complesso dell’operazione<br />
undercover, sia per identificare correttamente le rispettive attribuzioni dei soggetti nella<br />
dinamica delle indagini preliminari.<br />
Già si è detto come le consegne controllare e l’omissione e/o il ritardo degli atti<br />
d’ufficio del pubblico ministero e della polizia giudiziaria rientrino fra quegli strumenti<br />
investigativi non convenzionali caratterizzati dalla posizione “passiva” assunta dai<br />
soggetti protagonisti dell’indagine rispetto all’evento delittuoso; queste attività, tuttavia<br />
– al pari delle tecniche cosiddette “attive”, concernenti una partecipazione diretta nel<br />
momento commissivo del reato –, danno origine a non pochi dubbi in relazione ai<br />
rapporti fra autorità giudiziaria e pubblico ministero competente; conseguentemente si<br />
richiede all’interprete un’analisi particolarmente rigorosa della disciplina de qua in<br />
ragione del suo carattere derogatorio rispetto al disposto costituzionale<br />
sull’obbligatorietà di esercizio dell’azione penale. Premesso che la ratio di queste<br />
“norme di rottura” – che trovano, ad ogni modo, una copertura costituzionale nel<br />
principio del buon funzionamento della pubblica amministrazione – risiede<br />
nell’esigenza di evitare che la rigida applicazione delle norme procedurali pregiudichi il<br />
proficuo esito di lunghe e complesse operazioni investigative 149 .<br />
La prima disciplina in ordine cronologico ad aver introdotto tali strumenti<br />
investigativi nel nostro ordinamento è contenuta nell’art. 98 d.p.r. 309/1990, emanato<br />
per adeguare la normativa interna alle statuizioni della “Convenzione delle Nazioni<br />
Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope” adottata a Vienna il<br />
20 dicembre 1988, ratificata dall’Italia con l. 5 novembre 1990, n. 328.<br />
149 Cfr. I. CARADONNA, Le indagini sotto copertura in materia di droga, armi e riciclaggio in Diritto &<br />
diritti – Rivista giuridica online –, inserito nel novembre 2003, in cui l’autore sottolinea come<br />
l’applicazione delle ordinarie norme procedurali potrebbe arrestare l’accertamento delle responsabilità<br />
penali al livello della manovalanza delle associazioni criminali.<br />
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