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aventi ad oggetto reati di pedopornografia, non siano tuttavia tenuti al rispetto della<br />

legge de qua, trovandosi nella possibilità di seguire il “procedimento investigativo”<br />

indicato nell’art. 9 l. 146/06 che – essendo applicabile ai medesimi reati – risulta dotato<br />

di maggiore elasticità operativa.<br />

2.1. L’art. 98 d.p.r. 309/1990<br />

Le norme tese a disciplinare, con caratteristiche peculiari, il ritardo o l’omissione<br />

dei provvedimenti imposti dalla legge risultano di fondamentale importanza, sia al fine<br />

di ottenere un apprezzabile risultato investigativo nel complesso dell’operazione<br />

undercover, sia per identificare correttamente le rispettive attribuzioni dei soggetti nella<br />

dinamica delle indagini preliminari.<br />

Già si è detto come le consegne controllare e l’omissione e/o il ritardo degli atti<br />

d’ufficio del pubblico ministero e della polizia giudiziaria rientrino fra quegli strumenti<br />

investigativi non convenzionali caratterizzati dalla posizione “passiva” assunta dai<br />

soggetti protagonisti dell’indagine rispetto all’evento delittuoso; queste attività, tuttavia<br />

– al pari delle tecniche cosiddette “attive”, concernenti una partecipazione diretta nel<br />

momento commissivo del reato –, danno origine a non pochi dubbi in relazione ai<br />

rapporti fra autorità giudiziaria e pubblico ministero competente; conseguentemente si<br />

richiede all’interprete un’analisi particolarmente rigorosa della disciplina de qua in<br />

ragione del suo carattere derogatorio rispetto al disposto costituzionale<br />

sull’obbligatorietà di esercizio dell’azione penale. Premesso che la ratio di queste<br />

“norme di rottura” – che trovano, ad ogni modo, una copertura costituzionale nel<br />

principio del buon funzionamento della pubblica amministrazione – risiede<br />

nell’esigenza di evitare che la rigida applicazione delle norme procedurali pregiudichi il<br />

proficuo esito di lunghe e complesse operazioni investigative 149 .<br />

La prima disciplina in ordine cronologico ad aver introdotto tali strumenti<br />

investigativi nel nostro ordinamento è contenuta nell’art. 98 d.p.r. 309/1990, emanato<br />

per adeguare la normativa interna alle statuizioni della “Convenzione delle Nazioni<br />

Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope” adottata a Vienna il<br />

20 dicembre 1988, ratificata dall’Italia con l. 5 novembre 1990, n. 328.<br />

149 Cfr. I. CARADONNA, Le indagini sotto copertura in materia di droga, armi e riciclaggio in Diritto &<br />

diritti – Rivista giuridica online –, inserito nel novembre 2003, in cui l’autore sottolinea come<br />

l’applicazione delle ordinarie norme procedurali potrebbe arrestare l’accertamento delle responsabilità<br />

penali al livello della manovalanza delle associazioni criminali.<br />

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