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Il sistema americano risulta, perciò, fortemente contrario al ricorso alle<br />
sanzioni penali come metodo di controllo delle indagini sotto copertura. Ne deriva che<br />
“le sanzioni penali in genere non si applicano ai comportamenti ragionevolmente posti<br />
in essere dagli agenti di polizia” 336 e che, fra questi, va inserita la partecipazione in<br />
attività criminali come “tecnica d’indagine lecita e riconosciuta” 337 .<br />
Ogni giurisdizione americana riconosce l’esistenza di una scriminante<br />
dell’”autorità pubblica” applicabile sia ai privati sia ai pubblici ufficiali che agiscono<br />
legittimamente in forza di una autorizzazione statale che regola la loro condotta. Ciò<br />
significa che le indagini sotto copertura non sono soggette a restrizioni simili a quelle<br />
adottate in Italia per limitare in modo tassativo le ipotesi di ricorso a tali tecniche<br />
investigative. La scriminante prevista dalla normativa statunitense ha efficacia<br />
generale e non subisce limiti connessi alla tipologia criminosa o ai soggetti legittimati.<br />
Un’ampiezza che non si espande, tuttavia, sino a renderla assoluta.<br />
Un agente potrà dunque “violare l’esplicita previsione di alcune leggi penali”<br />
ciò non di meno, ad un certo livello, “la simulazione della partecipazione ad un<br />
episodio criminoso raggiunge una tale somiglianza con il reato stesso da risultare<br />
intollerabile per la società. Nessuno dubita del fatto che gli agenti non possano<br />
lavorare come infiltrati in una banda di giovani stupratori e giungere sino a partecipare<br />
ad uno stupro […] la domanda è sino a dove possa spingersi il coinvolgimento della<br />
polizia e dei pubblici ministeri nel restare coinvolti in condotte altrimenti illegali?” 338<br />
Una risposta si può ricercare nelle decisioni di alcune Corti, in cui si è<br />
attentamente distinto fra violazioni legali e violazioni illegali, richiamando la<br />
tradizionale distinzione far i crimini che appartengono ai mala prohibita, per i quali<br />
l’istigazione sarebbe lecita, ed i delitti cosiddetti mala in sè, in cui l’attività<br />
investigativa sfocerebbe nell’illecito 339 . Ciò deriva naturalmente dalla differenze<br />
335 J. ROSS, Quegli 007 infiltrati nel cuore del crimine, cit., 63; a conferma di come la normativa<br />
americana si concentri principalmente sul rischio che le operazioni occulte possano alterare il<br />
comportamento criminoso si veda il caso Sorrels considerato il caso-guida in materia di entrapment, cfr.<br />
Sorrels v. United States (1932), in MICHAEL-WECHSLER (a cura di), Criminal Law and its Amministration,<br />
Chicago, 1990, 1196 ss.<br />
336 Brogan v. United States, 522 U.S. 398- 1998; W. LA FAVE-A. SCOTT, 2 Substantive Criminal Law, West,<br />
Minnesota, 1986, II ed., Section 10.7.<br />
337 Sorrels v. United States (1932), op. cit., 1196.<br />
338 G. R. BLAKEY, Techniques in the Invetigation and Prosecution of Organisez Crime: Manual of Law and<br />
Procedure, New York, 1980, 41.<br />
339 United States v. Williams, 791 F.2d 1383 – 9 th Cir. 1986; State v. Vaden, 768 P.2d 1108 – S.Ct.<br />
Alaska, 1989, con nota redazionale Crossing the Costitutional Line: Due Process and Law Enforcement<br />
Justification, in Notre Dame L. Rev., 1992, n. 67, 745<br />
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