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disposizione sia realmente riuscita a dare attuazione alle direttive contenute nella<br />
Convenzione di Palermo. Va primariamente considerato che nel nostro ordinamento,<br />
non essendo certamente assenti norme che consentono lo svolgimento di operazioni<br />
sotto copertura o consegne controllate, non rientrava certamente fra i fini del legislatore<br />
introdurre ex novo una normativa disciplinante le SIT nel diritto interno.<br />
L’intervento normativo avrebbe assolto alla funzione cui era preordinato qualora<br />
avesse esteso la possibilità di fruire di queste speciali tecniche di investigazione nei<br />
procedimenti relativi ai reati specificamente previsti dalla CTOC: ci si intende riferire al<br />
riciclaggio, la corruzione o, più in generale, i cosiddetti seriuos crimes, definiti dall’art.<br />
2 della CTOC ed all’art 3 della legge di ratifica come i reati commessi con il<br />
coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato per i quali sia prevista una pena<br />
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.<br />
La portata della legge di ratifica, al contrario, risulta particolarmente limitata<br />
dalla mancata previsione della possibilità di utilizzare le SIT al fine di contrastare i<br />
fenomeni associativi in sé considerati, all’infuori dei casi nei quali questi gruppi<br />
criminali svolgano attività di narcotraffico, riciclaggio, tratta di persone e riduzione in<br />
schiavitù, ovvero si apprestino a compiere attentati di tipo terroristico. Questa svista<br />
legislativa risulta ancor più grave in un ordinamento come il nostro nel quale, a<br />
differenza di altri ordinamenti continentali, vi sono norme volte proprio a sanzionare<br />
direttamente i reati di tipo associativo (artt. 416, 416-bis, 270 e 270-bis c.p.). In<br />
particolare, in questa occasione si è persa la possibilità di colmare una grande lacuna del<br />
nostro sistema, consistente appunto nell’assenza di una norma che permetta di svolgere<br />
attività sotto copertura per il perseguimento di reati di criminalità organizzata interna e<br />
trasnazionale, salvo che si indaghi per determinate fattispecie delittuose commesse dal<br />
gruppo criminale. In definitiva, si può sostenere che per quanto concerne le tecniche di<br />
investigazione speciale la Convenzione ONU di Palermo non ha avuto nel nostro<br />
ordinamento una concreta attuazione, risultando impossibile per l’autorità giudiziaria<br />
chiamata a dar seguito ad una richiesta di assistenza giudiziaria implicante l’utilizzo<br />
delle SIT, avvalersi dei mezzi investigativi de quibus in procedimenti per i quali<br />
l’utilizzo dell’attività sotto copertura non è consentito neppure per i reati commessi<br />
all’interno del territorio dello Stato.<br />
E’ chiaro quindi come il legislatore abbia utilizzato la legge di ratifica non per<br />
introdurre nuove ipotesi di attività sotto copertura, ma esclusivamente per riportare<br />
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