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disposizione sia realmente riuscita a dare attuazione alle direttive contenute nella<br />

Convenzione di Palermo. Va primariamente considerato che nel nostro ordinamento,<br />

non essendo certamente assenti norme che consentono lo svolgimento di operazioni<br />

sotto copertura o consegne controllate, non rientrava certamente fra i fini del legislatore<br />

introdurre ex novo una normativa disciplinante le SIT nel diritto interno.<br />

L’intervento normativo avrebbe assolto alla funzione cui era preordinato qualora<br />

avesse esteso la possibilità di fruire di queste speciali tecniche di investigazione nei<br />

procedimenti relativi ai reati specificamente previsti dalla CTOC: ci si intende riferire al<br />

riciclaggio, la corruzione o, più in generale, i cosiddetti seriuos crimes, definiti dall’art.<br />

2 della CTOC ed all’art 3 della legge di ratifica come i reati commessi con il<br />

coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato per i quali sia prevista una pena<br />

della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.<br />

La portata della legge di ratifica, al contrario, risulta particolarmente limitata<br />

dalla mancata previsione della possibilità di utilizzare le SIT al fine di contrastare i<br />

fenomeni associativi in sé considerati, all’infuori dei casi nei quali questi gruppi<br />

criminali svolgano attività di narcotraffico, riciclaggio, tratta di persone e riduzione in<br />

schiavitù, ovvero si apprestino a compiere attentati di tipo terroristico. Questa svista<br />

legislativa risulta ancor più grave in un ordinamento come il nostro nel quale, a<br />

differenza di altri ordinamenti continentali, vi sono norme volte proprio a sanzionare<br />

direttamente i reati di tipo associativo (artt. 416, 416-bis, 270 e 270-bis c.p.). In<br />

particolare, in questa occasione si è persa la possibilità di colmare una grande lacuna del<br />

nostro sistema, consistente appunto nell’assenza di una norma che permetta di svolgere<br />

attività sotto copertura per il perseguimento di reati di criminalità organizzata interna e<br />

trasnazionale, salvo che si indaghi per determinate fattispecie delittuose commesse dal<br />

gruppo criminale. In definitiva, si può sostenere che per quanto concerne le tecniche di<br />

investigazione speciale la Convenzione ONU di Palermo non ha avuto nel nostro<br />

ordinamento una concreta attuazione, risultando impossibile per l’autorità giudiziaria<br />

chiamata a dar seguito ad una richiesta di assistenza giudiziaria implicante l’utilizzo<br />

delle SIT, avvalersi dei mezzi investigativi de quibus in procedimenti per i quali<br />

l’utilizzo dell’attività sotto copertura non è consentito neppure per i reati commessi<br />

all’interno del territorio dello Stato.<br />

E’ chiaro quindi come il legislatore abbia utilizzato la legge di ratifica non per<br />

introdurre nuove ipotesi di attività sotto copertura, ma esclusivamente per riportare<br />

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