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la flagranza costituisce un elemento fisiologico dell’istituto, che se eseguito in un<br />
momento successivo necessariamente ne prescinde 163 .<br />
Ad ogni modo, si è ritenuto che in tal caso, una volta omesso l’arresto e cessata<br />
la situazione di flagranza, l’atto non potrebbe più compiersi. In senso contrario si è<br />
espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale a ritenuto che l’arresto “differito” sia<br />
consentito, anche dopo che lo stato di flagranza sia tecnicamente esaurito, ed, in<br />
particolare, nei reati c.d. “a carattere permanente”, anche quando la permanenza stessa<br />
sia venuta a cessata 164 .<br />
Il potere della polizia giudiziaria di omettere o ritardare gli atti di propria<br />
competenza non ha, comunque, carattere “originario”: vale a dire che il legislatore gli<br />
ha attribuito tale facoltà per evitare che la mancata assunzione del ruolo direttivo del<br />
pubblico ministero – ma più di frequente, la possibilità che la necessità del differimento<br />
sorga solo nel corso dell’operazione –, possa pregiudicare il risultato dell’investigazione<br />
undercover 165 . A riprova della volontà legislativa di conferire la disponibilità di un così<br />
delicato potere al pubblico ministero, il secondo comma dell’art. 98 impone alla polizia<br />
giudiziaria di dare immediato avviso, anche telefonico 166 , all’autorità giudiziaria nonché<br />
di trasmettergli un motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Inoltre, al fine<br />
di consentire il necessario coordinamento anche in ambito internazionale l’avviso deve<br />
essere immediatamente trasmesso alla Direzione centrale per i servizi antidroga.<br />
163 In senso critico F. PALAZZO, Consumo e traffico di stupefacenti, cit., 239; v. anche L. Pepino, Droga e<br />
legge: tossicodipendenza, prevenzione e repressione, Milano, 1991, 159, che al riguardo ritiene<br />
impossibili omissioni di atti idonee ad introdurre in maniera surrettizia una sorta di discrezionalità<br />
nell’esercizio dell’azione penale, in contrasto con il principio di obbligatorietà costituzionalmente<br />
stabilito. In realtà, l’omissione consentita alla polizia giudiziaria riguarda esclusivamente gli atti<br />
irripetibili, mentre non si estende al dovere di dar corso alle necessarie denuncie e segnalazioni, cosicché,<br />
per esempio, la polizia giudiziaria potrà omettere un arresto in flagranza, ma dovrà comunque riferire al<br />
pubblico ministero la relativa notizia di reato.<br />
164 Cass., 6 maggio.1991, in Cass. pen., 1993, 1836.<br />
165 Nonostante la garanzia derivante dal controllo dell’autorità giudiziaria è stato osservato come la<br />
“disposizione non [sia] esente da dubbi di costituzionalità, quanto meno quando sia necessario acquisire<br />
rilevanti elementi probatori, perché l’apparente favor libertatis è in realtà finalizzato all’indebolimento<br />
degli strumenti difensivi della persona sottoposta alle indagini. Di fatto la normativa esaminata in tema di<br />
ritardo nell’esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale ha la funzione (oltre gli aspetti<br />
puramente demagogici di intuitiva comprensione) di consentire una certa libertà di forme per polizia<br />
giudiziaria e p.m., così da sfuggire alle ordinarie regole in tema di fermo e arresto”. Ed, inoltre, i “dubbi<br />
di legittimità costituzionale prima espressi si moltiplicano a causa della deroga indeterminata alla polizia<br />
giudiziaria e doganale, che allontana il momento di conoscenza ‘legale’ dell’esistenza delle indagini nei<br />
confronti di un determinato soggetto, mentre favorisce il p.m. il quale rimane gestore dell’indagine”, così<br />
G. AMBROSINI, La riforma, cit., 130.<br />
166 Il riferimento al mezzo telefonico deve intendersi esemplificativo di cosa il legislatore ha voluto<br />
intendere per “immediato avviso”. Riportata ai giorni nostri tale indicazione legislativa risulta avere una<br />
portata ancora maggiore se si considera la diffusione del servizio di telefonia mobile: sarà quanto mai<br />
improbabile ipotizzare una fattispecie in cui la polizia giudiziaria operante non abbia la possibilità di<br />
trasmettere tempestivamente la comunicazione.<br />
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