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Prescindendo dall’immediata conoscenza dell’esito e della conclusione delle<br />
operazioni, il coordinamento attuato dai diversi vertici impegnati in specifici settori<br />
della lotta alla criminalità organizzata, oltre ad essere finalizzato al buon esito<br />
dell’investigazione, evita intersecazioni o sovrapposizioni d’indagini, garantendo, per di<br />
più, un elevato livello tecnico-professionale in così delicate operazioni anticrimine. Gli<br />
stessi vertici acquisiscono, inoltre, un ruolo basilare nella selezione dei casi nei quali tali<br />
operazioni possono realmente essere disposte. Nel settore della lotta al traffico di<br />
stupefacenti, che costituisce indubbiamente il principale campo d’azione delle special<br />
investigative techniques 141 , la direzione centrale per i servizi antidroga (D.C.S.A.), a<br />
fronte di numerose richieste di attivazione, ha accordato il concerto previsto solo in<br />
taluni casi e previa verifica sia delle condizioni necessarie atte a salvaguardare<br />
l’incolumità del personale operante, sia per evitare di trasformare le stesse da mezzo<br />
eccezionale a strumento ordinario d’indagine. Occorre, infatti, ricordare come, pur in<br />
assenza di un’indicazione legislativa espressa, la Circolare del dipartimento di pubblica<br />
sicurezza – direzione centrale per i servizi antidroga – del 5 settembre 1995 ha rilevato<br />
che la tecnica di acquisto simulato di droga debba essere utilizzata quando tutte le altre<br />
tecniche investigative già esperite si siano rivelate inefficaci o insufficienti 142 . La<br />
selezione dei casi nei quali disporre un’operazione undercover, richiama quella<br />
“assoluta indispensabilità” prevista per le intercettazioni di comunicazioni, così da<br />
permettere il ricorso ad essa solo nell’eventualità in cui le indagini non possano<br />
svilupparsi altrimenti.<br />
1.2. Le particolarità dell’azione sotto copertura in materia di pornografia minorile.<br />
La prima caratteristica peculiare di questa materia consiste nell’esistenza di due<br />
norme che nel contempo provvedono a regolarla, risultando tutt’ora in vigore la<br />
normativa di cui all’art. 14 l. 269/1998 non espressamente abrogata dall’art. 9 l.<br />
146/2006, nel quale è prevista, a sua volta, una disciplina applicabile anche a tutti i reati<br />
disciplinati nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale.<br />
141 Alcuni, nel sostenere che allo strumento dell’agente provocatore il legislatore ricorra ogni qualvolta<br />
riconosca l’insufficienza dei metodi investigativi tradizionali, definiscono la legislazione in materia di<br />
repressione del traffico di stupefacenti come una “esperienza pilota”, così G. MELILLO – C. MOTTA, Linee<br />
di una possibile evoluzione normativa della figura dell’agente provocatore, in Arch. nuov. proc. pen.,<br />
2001, 131.<br />
142 G. AMATO, Teoria e pratica degli stupefacenti, 2000, 225.<br />
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