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Prescindendo dall’immediata conoscenza dell’esito e della conclusione delle<br />

operazioni, il coordinamento attuato dai diversi vertici impegnati in specifici settori<br />

della lotta alla criminalità organizzata, oltre ad essere finalizzato al buon esito<br />

dell’investigazione, evita intersecazioni o sovrapposizioni d’indagini, garantendo, per di<br />

più, un elevato livello tecnico-professionale in così delicate operazioni anticrimine. Gli<br />

stessi vertici acquisiscono, inoltre, un ruolo basilare nella selezione dei casi nei quali tali<br />

operazioni possono realmente essere disposte. Nel settore della lotta al traffico di<br />

stupefacenti, che costituisce indubbiamente il principale campo d’azione delle special<br />

investigative techniques 141 , la direzione centrale per i servizi antidroga (D.C.S.A.), a<br />

fronte di numerose richieste di attivazione, ha accordato il concerto previsto solo in<br />

taluni casi e previa verifica sia delle condizioni necessarie atte a salvaguardare<br />

l’incolumità del personale operante, sia per evitare di trasformare le stesse da mezzo<br />

eccezionale a strumento ordinario d’indagine. Occorre, infatti, ricordare come, pur in<br />

assenza di un’indicazione legislativa espressa, la Circolare del dipartimento di pubblica<br />

sicurezza – direzione centrale per i servizi antidroga – del 5 settembre 1995 ha rilevato<br />

che la tecnica di acquisto simulato di droga debba essere utilizzata quando tutte le altre<br />

tecniche investigative già esperite si siano rivelate inefficaci o insufficienti 142 . La<br />

selezione dei casi nei quali disporre un’operazione undercover, richiama quella<br />

“assoluta indispensabilità” prevista per le intercettazioni di comunicazioni, così da<br />

permettere il ricorso ad essa solo nell’eventualità in cui le indagini non possano<br />

svilupparsi altrimenti.<br />

1.2. Le particolarità dell’azione sotto copertura in materia di pornografia minorile.<br />

La prima caratteristica peculiare di questa materia consiste nell’esistenza di due<br />

norme che nel contempo provvedono a regolarla, risultando tutt’ora in vigore la<br />

normativa di cui all’art. 14 l. 269/1998 non espressamente abrogata dall’art. 9 l.<br />

146/2006, nel quale è prevista, a sua volta, una disciplina applicabile anche a tutti i reati<br />

disciplinati nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale.<br />

141 Alcuni, nel sostenere che allo strumento dell’agente provocatore il legislatore ricorra ogni qualvolta<br />

riconosca l’insufficienza dei metodi investigativi tradizionali, definiscono la legislazione in materia di<br />

repressione del traffico di stupefacenti come una “esperienza pilota”, così G. MELILLO – C. MOTTA, Linee<br />

di una possibile evoluzione normativa della figura dell’agente provocatore, in Arch. nuov. proc. pen.,<br />

2001, 131.<br />

142 G. AMATO, Teoria e pratica degli stupefacenti, 2000, 225.<br />

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