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conseguenza che non trova applicazione il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni<br />

dell’imputato di cui all’art. 62 del codice di rito, e dunque, che le deposizioni da tali<br />

soggetti rese su quanto appreso dall’imputato nel corso dell’investigazione sotto<br />

copertura, sono utilizzabili in dibattimento” 221 .<br />

Si è appena visto come la giurisprudenza, in relazione all’inciso “nel corso del<br />

procedimento”, aveva statuito che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni<br />

dell’indagato o dell’imputato, essendo diretto ad assicurare l’inutilizzabilità di quanto<br />

dichiarato senza la garanzia dell’assistenza del difensore, attraverso la testimonianza de<br />

relato di chi ha ricevuto tali asserzioni, non riguarda le dichiarazioni rese anteriormente<br />

all’inizio del procedimento, ovvero in pendenza del procedimento, ma rese al di fuori<br />

dello stesso 222 .<br />

La soluzione adottata dai giudici di legittimità in materia di operazioni<br />

undercover, secondo la quale non dovrebbe applicarsi il divieto di testimonianza ex art.<br />

62 c.p.p. all’acquirente simulato di sostanze stupefacenti, non pone tuttavia in<br />

discussione “che l’operazione dei militari […] si sia verificata in pendenza di un<br />

procedimento e che quindi come tale possa essere considerata atto del procedimento” 223 .<br />

Non si può dubitare circa la sussistenza di un vero e proprio procedimento<br />

penale al momento dello svolgimento dell’azione undercover che, in ragione del proprio<br />

scopo – il “solo fine di acquisire elementi di prova” – si innesta in un indagine che ha<br />

come suo presupposto naturale l’esistenza di una notitia criminis. Per di più, va<br />

precisato che per quanto attiene all’assunzione della qualifica di persona sottoposta alle<br />

indagini, anche laddove il nominativo non fosse stato ancora iscritto nell’apposito<br />

registro, il codice di rito, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità 224 , si<br />

riferisce all’indagato anche in relazione a momenti anteriori alla formale iscrizione 225 .<br />

221 Cass., 13 settembre 2001, n. 33561, in R. MINNA – A. S. SARDO, op. cit., 203.<br />

222 Così Cass. 24. Luglio 1997, in Cass. pen., 1998, 3016.<br />

223 Ancora R. MINNA – A. SUTERA SARDO, op. cit., 142.<br />

224 Cass. 24. Luglio 1997, Console, in Cass. pen., 1998, 3015, nella quale si sostiene che “se formalmente<br />

la qualità di persona sottopasta alle indagini, si assume, com’è noto, con l’iscrizione del nome<br />

dell’indagato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., la legge parla di persona sottoposta alle indagini<br />

anche in relazione a momenti anteriori all’iscrizione di cui si è detto e, pertanto, sussistono persone di<br />

fatto sottoposte alle indagini, le quali, tuttavia non sono formalmente tali”. Nello stesso senso Cass. 17<br />

dicembre 1996, Bektas, in CED n. 207521.<br />

225 “Il termine indagato esprime semplicemente una mera posizione procedurale passiva, per assumere la<br />

quale è sufficiente la sottoposizione alle indagini della persona ritenuta responsabile di un fatto<br />

criminoso. Si tratta dunque di uno status che non si acquista mediante un atto formale, come avviene,<br />

invece, per la qualifica di imputato, anche perché spesso la finalità delle indagini preliminari è proprio<br />

quella di ricercare l’autore del reato, la cui individuazione è suscettibile di modifica con il progredire<br />

delle investigazioni” così A. SANTORU, op. cit., 526.<br />

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