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di dotarsi di documenti di copertura. Inoltre, la norma, imponendo alla polizia<br />

giudiziaria una mera comunicazione successiva all’inizio dell’operazione, non chiariva i<br />

rapporti esistenti fra il pubblico ministero, responsabile delle indagini, e l’ufficiale di<br />

polizia giudiziaria incaricato di effettuare l’operazione simulata.<br />

Una volta emersi questi aspetti problematici, il legislatore ha perseguito<br />

l’obiettivo di arricchire e perfezionare la disciplina originaria, recependo alcune fra le<br />

più importanti novità introdotte in tema di operazioni sotto copertura nei settori della<br />

lotta alla pedopornografia informatica ed al terrorismo. L’art. 4-terdecies della legge 21<br />

febbraio 2006 n. 49 ha così modificato l’art. 97 l. 309/1990 seguendo alcune linee<br />

direttive fondamentali:<br />

- eliminare i principali limiti operativi della polizia giudiziaria nell’espletamento<br />

dell’indagine;<br />

- ampliare gli stretti margini soggettivi di legittimità per lo svolgimento<br />

dell’attività undercover;<br />

- disciplinare nel dettaglio i rapporti tra i vertici della direzione centrale antidroga<br />

e l’autorità giudiziaria;<br />

- tutelare maggiormente l’identità e, di conseguenza, la sicurezza dell’infiltrato.<br />

Si è già detto come risulti immediatamente apprezzabile, da un punto di vista<br />

dell’estensione oggettiva delle condizioni di legittimità, la modifica della rubrica<br />

dell’art. 97 d.p.r. 309/1990, laddove “l’acquisto simulato di droga” è trasformato in<br />

“attività sotto copertura”. Coerentemente, con la riforma del primo comma del suddetto<br />

articolo è stata ampliata l’area delle condotte scriminabili, per cui, al solo acquisto<br />

simulato di sostanze stupefacenti o psicotrope, si sono aggiunte le attività di ricezione,<br />

occultamento nonché tutte quelle attività che debbano considerarsi prodromiche e<br />

strumentali ad esse. Con ciò, il legislatore ha inteso conformare la disciplina ai risultati<br />

cui era pervenuta la più accorta giurisprudenza, secondo la quale “l’art. 97 d.p.r.<br />

9.10.1990, n. 309, scriminando l’acquisto simulato di droga, necessariamente legittima<br />

anche le attività strumentali all’acquisto medesimo, […] rappresentandone il naturale e<br />

fisiologico antecedente logico-giuridico” 107 . La riforma ha il pregio di avere recepito in<br />

via normativa una conclusione finora supportata esclusivamente dall’interpretazione<br />

giurisprudenziale, con ovvia maggiore tranquillità per gli operatori infiltrati 108 .<br />

107 Così Cass., 3.12.1998, cit., 800; più di recente Cass., 29.5.2001, in Riv. Polizia, 2003, 234.<br />

108 Quasi letteralmente G. AMATO, Acquisto simulato, cit., 116;<br />

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