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attiene all’ambito oggettivo delle indagini sotto copertura è immediatamente<br />

apprezzabile la nuova rubrica dell’art. 97, laddove l’attività di “acquisto simulato di<br />

droga” è trasformata in “attività sotto copertura” giustificando, nei confronti di tutti<br />

soggetti coinvolti nell’operazione, una serie di reati che vanno ben al di là del mero<br />

acquisto simulato 91 . Sotto il profilo soggettivo, le modifiche apportate dalla legge 21<br />

febbraio 2006, n. 49 all’art. 97 d.p.r. 309/1990 ed il nuovo art. 9 della legge 146/2006<br />

consentono che le attività sotto copertura possano essere svolte, oltre che dagli ufficiali<br />

di polizia giudiziaria delle sezioni specializzate, anche da “interposte persone” ovvero<br />

avvalendosi, a vario titolo, di “ausiliari” 92 .<br />

Come già detto, con l’applicazione della sola clausola generale, il ruolo del<br />

“privato” nelle operazioni sotto copertura non poteva mai consistere nel materiale<br />

acquisto simulato, né in una qualsiasi attività di istigazione e convincimento nella<br />

commissione del reato 93 ; sicché compito del confidente si limitava alla creazione della<br />

situazione socio-ambientale ideale per l’inserimento dell’infiltrato nell’organizzazione<br />

criminosa, il quale una volta ottenuta la fiducia dei membri, doveva comunque<br />

provvedere personalmente a portare a termine l’operazione simulata. Ora invece, grazie<br />

alle suddette modifiche normative, per tutte le operazioni undercover previste nel nostro<br />

ordinamento è stata eliminata questa irragionevole limitazione, ed è stata offerta<br />

l’opportunità di fruire del contributo del confidente, o del collaboratore dissociatosi dal<br />

gruppo, per eseguire materialmente l’operazione “mascherata”, pur con l’importante<br />

limite derivante dalla necessità di indicare sempre il nome dell’ufficiale di polizia<br />

appartenente alle sezioni specializzate, responsabile dell’intera operazione.<br />

A questo punto risulta necessario chiarire quali differenze possano intercorrere<br />

fra la nozione di “persona interposta” e quella di “ausiliario” pur considerato che, ad<br />

una attenta lettura del disposto degli artt. 97 d.p.r. 309/1990 e 9 legge 146/2006, non<br />

possono sussistere dubbi circa l’estensione della scriminante ad entrambe le figure de<br />

quibus. “Persona interposta” potrà certamente essere sia un agente che un ufficiale di<br />

91 Infatti, coerentemente con la modifica della rubrica dell’articolo – come peraltro si avrà modo di vedere<br />

meglio infra – “il nuovo comma 1 dell’art. 97, nel descrivere le attività simulate consentite, non fa più<br />

riferimento al solo acquisto simulato di sostanze stupefacenti, ma si estende la previsione alle condotte di<br />

acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento delle sostanze stupefacenti ovvero al compimento di<br />

attività a tal fine prodromiche e strumentali”: così, quasi letteralmente, G. AMATO, Acquisto simulato da<br />

parte dei “privati”, in Guida dir., 2006, n. 12, 115.<br />

92 Va precisato che, già a far data dall’approvazione dell’art. 4 della legge 438/2001, rubricata<br />

“disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”, questo tipo di estensione soggettiva era<br />

stata introdotta per le operazioni sotto copertura relative ai reati di terrorismo internazionale.<br />

93 In sostanza, il ruolo del confidente doveva limitarsi alla creazione della situazione socio-ambientale<br />

ideale per l’inserimento dell’infiltrato.<br />

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