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Le difficoltà relative alla testimonianza dell’agente sotto copertura – ovvero, se<br />
si segue il filo logico tracciato nel paragrafo precedente, le sue dichiarazioni rese in sede<br />
di esame ex art 210 c.p.p. – fanno emergere una problematica parallela alla quale,<br />
tuttavia, non si potrà dare una soluzione positiva in assenza di uno specifico intervento<br />
legislativo. Con l’aumento delle forme di criminalità avverso le quali possono utilizzarsi<br />
strumenti di indagine non convenzionali, si è avvertita, con intensità sempre crescente,<br />
l’esigenza di tutelare nel giudizio l’identità dell’agente infiltrato.<br />
Per quanto attiene alla fase investigativa, il comma 5 dell’art. 9 l. 146/2006<br />
prevede che per l’esecuzione delle operazioni possa essere autorizzata l’utilizzazione di<br />
documenti di copertura. Con tale disposizione, la norma intende “assicurare la<br />
necessaria segretezza circa le effettive generalità dei soggetti che operano sotto<br />
copertura, ponendoli al riparo da intuibili pericoli nell’espletamento di siffatte, delicate<br />
attribuzioni” 208 . Le incertezza sorgono nel momento processuale, in ragione delle<br />
difficoltà di esaminare l’agente sotto copertura e i suoi ausiliari. Il legislatore, difatti, si<br />
è finora preoccupato esclusivamente del momento investigativo, dimenticandosi che<br />
l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria, nonché i privati che abbiano collaborato<br />
all’attività, dovranno poi essere sentiti in dibattimento rivelando le proprie vere<br />
generalità 209 .<br />
Secondo alcuni, è dubbio che gli ufficiali o gli ausiliari possano far ricorso a tale<br />
identità di copertura ogniqualvolta, cessata l’operazione di polizia, si tratti di deporre in<br />
sede dibattimentale o di incidente probatorio, in quanto la dizione letterale del co. 5 art.<br />
9 l. 146/2006 sembrerebbe orientare verso l’utilizzazione dei documenti di copertura<br />
all’interno della sola fase investigativa. Assecondando però la ratio della disposizione,<br />
la locuzione potrebbe essere intesa in senso finalistico, ossia legittimante l’utilizzo delle<br />
false generalità “al fine di creare una immutatio veri per tutto il tempo in cui<br />
l’operazione è destinata a spiegare i propri effetti, ivi inclusa la fase della successiva<br />
deposizione dibattimentale” 210 . A tale conclusione si dovrebbe giungere in<br />
considerazione della scarsità delle risorse umane impiegabili in tale particolare attività,<br />
ai rischi di ritorsione, nonché ai costi della formazione del personale specializzato in<br />
attività undercover. Le esigenze connesse ad una tale estensione dibattimentale della<br />
“copertura investigativa”, sarebbero quindi tali da giustificare una deroga al disposto<br />
208 A. CISTERNA, Attività sotto copertura, arriva lo statuto, in Guida dir., 2006, n. 17, 83.<br />
209 Cfr. L. FILIPPI, D.l. n. 374 del 2001. Profili processuali, in Dir. pen. proc., 2002, n. 2, 166.<br />
210 A. CISTERNA, Attività sotto copertura, cit., 83.<br />
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