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In secondo luogo, si è ritenuto che sussista in capo alla polizia giudiziaria, una<br />

volta conosciuta la notizia di reato, l’obbligo di dar corso all’attività indicata nell’art. 55<br />

c.p.p., ancorché la stessa sia stata acquisita nel corso dell’operazione; sicché, nello<br />

specifico caso sottoposto all’attenzione della Corte, si è sottolineata la possibilità di<br />

distinguere un uso probatorio da un uso orientativo del materiale pedopornografico<br />

sequestrato, ancorché riconducibile alla sola fattispecie di detenzione illecita per la<br />

quale la legge non prevede la possibilità di utilizzo dello strumento undercover.<br />

Si è, così, osservato “che gli elementi che pur taluno potrebbe ritenere privi di un<br />

valore probatorio, avrebbero comunque di per sé un valore orientativo, capace se non di<br />

sottendere da soli a un sequestro, quanto meno d’attivare gli obblighi di rapporto e<br />

d’informativa degli agenti di polizia giudiziaria ciò poiché, di certo, la qualifica<br />

d’inutilizzabilità non potrà mai ricadere sulla notitia criminis, che è suscettibile di<br />

essere vagliata solo in termini di attendibilità [...]” 297 .<br />

In ultima analisi, la Suprema corte ha negato rilievo alla tesi della cosiddetta<br />

inutilizzabilità derivata. Con tale espressione si intende quell’orientamento in base al<br />

quale il vizio scaturente dalla violazione delle prescrizioni di cui all’art. 14 l. 269/1998<br />

si riverbera sia sulle prove acquisite ai fini della contestazione di quei reati per i quali<br />

l’indagine è prevista, sia sulle prove casualmente rinvenute e che riguardino un altro<br />

diverso reato. I giudici di legittimità, in questa pronuncia hanno invece preferito rifarsi<br />

alla classica teoria del male captum bene retenptum, stabilendo che “ove la cosa sia<br />

obiettivamente sequestrabile, i relativi poteri non dipendono da come sia avvenuto il<br />

reperimento, perché non trova alcun fondamento l’assunto per cui il provvedimento<br />

basato su elementi probatori inutilizzabili debba considerarsi inutilizzabile in via<br />

derivata: tra gli atti probatori e i provvedimenti che su di essi s’impernia, s’instaura un<br />

rapporto di dipendenza logica ma non d’implicazione, come avviene fra gli atti<br />

necessari di un procedimento” 298 .<br />

Il tutto troverebbe conferma proprio nell’elaborazione tradizionale secondo la<br />

quale l’acquisizione della prova ed il sequestro sono posti in mera correlazione<br />

cronologica, ma quest’ultimo non ricava da essa il proprio fondamento giuridico, per<br />

cui “il potere del giudice di apprendere coattivamente e di acquisire prove è preesistente<br />

297 S. FRATTALLONE, Siti civetta, cit.<br />

298 Si tratta della ormai risalente interpretazione delle Sezioni unite, 16 maggio 1996, in CED Cass., n.<br />

204643 secondo cui il sequestro eseguito in esito a una perquisizione illegittima è inutilizzabile come<br />

prova del processo, salvo che si tratti di sequestro del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, il quale<br />

costituendo atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti.<br />

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