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La presenza straniera in Italia negli anni '90 - Istat

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Con riguardo all'ottenimento della cittad<strong>in</strong>anza <strong>in</strong> seguito a specifica istanza, la legge n.91/92 prevede<strong>in</strong>vece le seguenti tipologie di acquisto:• per discendenza da ex cittad<strong>in</strong>i italiani, che prevede l'attribuzione della cittad<strong>in</strong>anza italiana aidiscendenti diretti di un ex cittad<strong>in</strong>o italiano, secondo quanto era già previsto dalla vecchia legge del1912, <strong>in</strong> virtù dell'applicazione del pr<strong>in</strong>cipio dello jus sangu<strong>in</strong>is; tale fattispecie viene applicata quandoil richiedente può vantare degli specifici legami con 1'ltalia 2 ;• per nascita <strong>in</strong> <strong>Italia</strong>, <strong>in</strong> base alla quale gli stranieri nati sul territorio nazionale possono richiederela cittad<strong>in</strong>anza italiana a condizione che abbiano risieduto <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> <strong>in</strong><strong>in</strong>terrottamente con un permessodi soggiorno regolare f<strong>in</strong>o al raggiungimento della maggiore età e present<strong>in</strong>o poi una specifica istanzaentro il compimento del 19° compleanno: con questa fattispecie è stata <strong>in</strong>trodotta nell'ord<strong>in</strong>amento italianouna prima ristretta applicazione del pr<strong>in</strong>cipio dello jus soli, <strong>in</strong> base al quale la trasmissione dellacittad<strong>in</strong>anza awiene tenendo conto del luogo di nascita;• per matrimonio, che permette al coniuge straniero di un cittad<strong>in</strong>o italiano di ottenere la cittad<strong>in</strong>anzaitaliana, <strong>in</strong> seguito ad un'apposita richiesta. Aff<strong>in</strong>ché la cittad<strong>in</strong>anza venga conseguita, occorre chesiano decorsi sei mesi dal matrimonio, se il coniuge straniero è residente <strong>in</strong> <strong>Italia</strong>, oppure tre <strong>anni</strong> sedimora all'estero e, <strong>in</strong>oltre, che non sussista separazione, annullamento o una qualsiasi forma di cessazionedegli effetti civili del matrimonio. Precludono l'acquisto della cittad<strong>in</strong>anza italiana condanne perreati di particolare gravità, nonché comprovati motivi di sicurezza;• per naturalizzazione ord<strong>in</strong>aria, la quale viene concessa mediante un decreto del Presidente dellaRepubblica su proposta del M<strong>in</strong>istero dell'Interno. Si tratta di un atto emanato con criteri di ampiadiscrezionalità da parte del M<strong>in</strong>istero dell'Interno il quale, oltre ad esam<strong>in</strong>are il possesso dei requisitiprevisti dalla legge, secondo cui assume rilevanza la durata della residenza legale che varia <strong>in</strong> mododifferenziato a seconda del paese di cittad<strong>in</strong>anza degli stranieri richiedenti3 , deve accertarsi dell'esistenzadi alcune condizioni. E' necessario, <strong>in</strong>fatti, che il richiedente non abbia riportato condanne civilie penali non <strong>in</strong>feriori ad un anno (status di illesa e dignitatis) e che lo stesso possa vantare un elevatogrado di assimilazione nel contesto socio-economico del nostro paese. Quest'ultima verifica si realizzaanche attraverso una valutazione dei redditi percepiti e dell'adempimento dei relativi oneri fiscalia favore dello Stato.• per riacquisto della cittad<strong>in</strong>anza da parte di ex cittad<strong>in</strong>i italiani che contempla la possibilità di riacquistodella cittad<strong>in</strong>anza italiana per coloro che, residenti all'estero, vi abbiano r<strong>in</strong>unciato oppure l'abbianopersa <strong>in</strong> applicazione della vecchia legge del 1912. Il riacquisto è precluso per gravi e comprovatimotivi con un decreto di <strong>in</strong>ibizione, da parte del M<strong>in</strong>istero dell'Interno e su parere del Consiglio diStato, da effettuarsi entro il term<strong>in</strong>e di un anno;• per naturalizzazione straord<strong>in</strong>aria che consiste nell'acquisto della cittad<strong>in</strong>anza italiana, per "em<strong>in</strong>entiservizi resi all'<strong>Italia</strong>". Questa tipologia di acquisto, che fa registrare pochissimi casi all'anno, siattua con un decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, previa deliberazionedel Consiglio dei M<strong>in</strong>istri, su proposta del M<strong>in</strong>istero dell'Interno e di concerto con il M<strong>in</strong>istero degliEsteri: una procedura particolarmente complessa che viene attivata solo per queìcittad<strong>in</strong>i stranieri chesi sono dist<strong>in</strong>ti per aver effettuato dei servizi eccezionalmente prestigiosi per l'<strong>Italia</strong>.In conclusione, dall'esame delle varie tipologie di acquisto della cittad<strong>in</strong>anza italiana, s<strong>in</strong>tetizzate nelprospetto 8.1, si può certamente affermare che il nostro ord<strong>in</strong>amento è fondamentalmente basato sulpr<strong>in</strong>cipio dello jus sangu<strong>in</strong>is, secondo cui la cittad<strong>in</strong>anza viene trasmessa <strong>in</strong> base alla discendenza. Delresto, è questa una caratteristica che accomuna molti paesi che, specialmente <strong>in</strong> passato, hanno conosciutoforti flussi emigratori: una discipl<strong>in</strong>a di questo tipo consente <strong>in</strong>fatti la trasmissione della nazionalitàanche alla discendenza degli emigranti, <strong>in</strong>dipendentemente dal loro luogo di nascita e/o di residenza.2 I collegamenti con l'<strong>Italia</strong> previsti dalla fattispecie sono: aver prestato <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> il servizio di leva; aver ricoperto un <strong>in</strong>carico pubblico per conto dello Stato, anchese all'estero; aver risieduto <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> da almeno 1 anno al compimento della maggiore età e aver dichiarato, entro il compimento del 19° compleanno, di voler diventarecittad<strong>in</strong>o italiano.3 <strong>La</strong> durata della residenza legale prevista dalla legge n.91/1992 è ord<strong>in</strong>ata a seconda della cittad<strong>in</strong>anza di orig<strong>in</strong>e dei richiedenti: 3 <strong>anni</strong> per i cittad<strong>in</strong>i stranieridi orig<strong>in</strong>e italiana, 4 <strong>anni</strong> per i cittad<strong>in</strong>i della U.E., 5 <strong>anni</strong> per i figli adottivi maggiorenni di cittad<strong>in</strong>anza <strong>straniera</strong>, per i rifugiati e gli apolidi, 10 <strong>anni</strong> per i cittad<strong>in</strong>istranieri extracomunitari.108

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