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La presenza straniera in Italia negli anni '90 - Istat

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9. Richiedenti asilo e rifugiati nel nostro Paese9.1. Alcuni aspetti def<strong>in</strong>itoriI flussi migratori relativi agli <strong>in</strong>dividui richiedenti asilo ed ai rifugiati, aldilà della dimensione quantitativache, nel nostro Paese, solo occasionai mente ha raggiunto dei livelli significativi, conservano unaforte valenza per gli aspetti di tutela dei diritti umani, nonché <strong>in</strong> un quadro di politica <strong>in</strong>ternazionale, peril rilievo che tale fenomeno spesso assume nei rapporti fra gli Stati.AI giorno d'oggi, sono molteplici le cause che possono costr<strong>in</strong>gere delle persone, s<strong>in</strong>golarmente o<strong>in</strong> gruppo, ad abbandonare il proprio Paese: oltre alle persecuzioni di natura politica, razziale, etnica oreligiosa, si registrano <strong>in</strong>fatti eventi relativi a fughe, spesso di massa, imputabili ad aggressioni o dom<strong>in</strong>azioniesterne, a gravi turbamenti dell'ord<strong>in</strong>e pubblico, a catastrofi naturali o ecologiche o, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, acrisi politico-economiche che mettono a rischio la stessa soprawivenza.Tuttavia, a fronte delle molteplici tipologie esistenti di quanti, per cause <strong>in</strong>dipendenti dalla propriavolontà, sono costretti ad abbandonare il proprio Paese, sono <strong>in</strong>vece ammessi ad ottenere lo status dirifugiato, secondo quanto previsto dalla Convenzione di G<strong>in</strong>evra1, solo gli <strong>in</strong>dividui che "temendo aragione di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determ<strong>in</strong>atogruppo sociale od op<strong>in</strong>ioni politiche, si trov<strong>in</strong>o fuori dal proprio Paese e non possano, o non vogliano,a causa di tale timore, farvi ritorno, per timore di subire persecuzioni". In particolare, qu<strong>in</strong>di, laConvenzione di G<strong>in</strong>evra - e le legislazioni nazionali che ad essa fanno riferimento - oltre a circoscriverele cause che possano dare orig<strong>in</strong>e all'attribuzione dello status di rifugiato, fa riferimento ad un precisoconcetto soggettivo di persecuzione <strong>in</strong>dividuale.Sono qu<strong>in</strong>di esclusi dalla concessione dello status di rifugiato coloro che pur fuggendo, ad esempio,da situazioni di crisi sul piano dell'ord<strong>in</strong>e pubblico o di violazioni dei diritti umani, non riescono aprovare di essere oggetto di una specifica persecuzione. Tra questi, <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea teorica, si possono <strong>in</strong>dividuaredue categorie per le quali non è ancora stato def<strong>in</strong>ito dalla comunità <strong>in</strong>ternazionale un precisostatus: si tratta, da un lato, dei cosiddetti "rifugiati economici", cioè di quanti sono costretti ad abbandonareil proprio Paese per motivi legati ad una situazione economica di crisi estrema e, dall'altro, degli"sfollati", persone costrette ad abbandonare la propria dimora per effetto di eventi bellici o per unagrave e massiccia violazione dei diritti umani.Se, nel primo caso, sembra assai problematico giungere ad un accordo generale sulla def<strong>in</strong>izionedi tale categoria e sul suo status giuridico, dei passi sono stati <strong>in</strong>vece fatti a livello <strong>in</strong>ternazionale<strong>in</strong> riferimento alla categoria degli sfollati. Così, ad esempio, il mandato dell'AltoCommissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Acnur), <strong>in</strong>izialmente ristretto ai soggetti eleggibilisecondo la Convenzione di G<strong>in</strong>evra, è stato progressivamente esteso alla tutela dei profughi causatida crisi legate ad eventi bellici e/o persecuzioni di massa, scoppiate <strong>in</strong> varie aree "calde" delpianeta.Anche per quanto riguarda l'<strong>Italia</strong>, si sono registrati vari casi <strong>in</strong> cui, a fronte di alcune situazioni dicrisi che avevano sp<strong>in</strong>to nel nostro Paese un alto numero di profughi, si è scelto di accogliere tali gruppidi persone per motivi umanitari, consentendogli di rimanere sul territorio nazionale senza però concederglilo status di rifugiato: <strong>negli</strong> <strong>anni</strong> più recenti prowedimenti di questo tipo sono stati adottati neiconfronti di cittad<strong>in</strong>i provenienti dalla ex Jugoslavia (legge n.390 del 24 settembre 1992) o dallaSomalia (Decreto M<strong>in</strong>istro degli Esteri del 9 settembre 1992).Questo capitolo è stato redatto da Enrico Bisogno1 Si tratta delia 'Convenzione relativa alio status dei rifugiati", adottata a G<strong>in</strong>evra il 28 luglio 1951 ed entrata <strong>in</strong> vigore il 22 aprile 1954.117

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